In materia di trasporto aereo, in caso di negato imbarco, cancellazione o ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto, il passeggero ha diritto al risarcimento del danno, nonchè, in caso di ritardo superiore alle soglie temporali previste dall'articolo 6 del Regolamento CE n. 261/2004, alla compensazione pecuniaria di cui dall'articolo 7 del medesimo Regolamento, ossia:
  • 250 € per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1.500 chilometri;
  • 400 € per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri;
  • 600 € per le tratte aeree che non rientrano nei punti precedenti.
A tal fine, il passeggero dovrà semplicemente allegare l'inadempimento del vettore, dimostrando solamente la fonte negoziale del suo diritto (ossia il titolo di viaggio).
Sarà poi onere del vettore convenuto in giudizio, dimostrare l'avvenuto adempimento ovvero, in caso di ritardo, che questo sia contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall'articolo 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261/2004.
Tale principio risponde al criterio generale del riparto dell'onere probatorio, secondo cui il creditore ha solo l'obbligo di allegare l'inadempimento totale o parziale della controparte, applicabile anche all'ipotesi del trasporto aereo (Cassazione, ordinanza del 23 gennaio 2018, n. 1584).