Se l’operatore non fornisce il dettaglio traffico, tale de consentire una verifica degli importi addebitati, la contestazione delle fatture è legittima e nulla è dovuto a tale titolo.
E’ questa, in sostanza, la massima del Corecom Lazio nella Delibera 046/14 del 16 aprile 2014 (pubblicata in "sentenze"), nella procedura di definizione della controversia tra una azienda e Telecom Italia Mobile, conclusasi con lo storno delle fatture, cui quest’ultima aveva addebitato circa Euro 12.000,00 di traffico roaming al cliente, che ne aveva prontamente contestato l’ammontare.
Il Corecom ha accolto le richieste del cliente, limitatamente al traffico in roaming contestato, ed ha condannato Telecom al rimborso delle spese di procedura.
Svolgimento dei fatti.
Il Cliente (impresa commerciale) riceveva n. 3 fatture per un importo complessivo di circa Euro 12.000,00.
Tali importi venivano immediatamente contestati (in quanto eccessivi) e veniva segnalata una tariffazione errata, dal momento che l’utente aveva sempre ricevuto (e pagato) fatture che, nella media, si attestavano su importi da € 150,00 ad € 230,00.
In seguito a ciò, il cliente richiedeva il dettaglio traffico e TIM, al contrario, invece di dare corso alle lecite lamentele, sospendeva l’utenza il 9.03.2012, per poi unilateralmente ed illecitamente risolvere il contratto con lettere del 23.04.2012 ed 8.05.2012, con ciò causando un gravissimo danno, per l’uso strumentale alle esigenze dell’impresa del richiamato contratto telefonico.
Di tale situazione si era dato atto con una serie di reclami e segnalazioni, tramite call center; reclami, questi, tutti rimasti senza risposta.
Sino alla data di ricevimento delle indicate fatture, l'utente aveva sempre regolarmente pagato tutte le fatture attraverso RID bancario.
Per le fatture contestate, a fronte della inevasa richiesta di dettaglio traffico e di spiegazioni in merito, il cliente, legittimamente ed a titolo di eccezione di inadempimento, aveva sospeso i pagamenti contestando gli importi con reclami telefonici e scritti.
Purtroppo, però, il calcolo non era stato possibile per via del fatto che TIM si era resa gravemente inadempiente rispetto all’obbligo di consegna dei dettagli traffico, con la soggiunta che il presunto credito vantato, si presentava tutt’altro che certo, liquido ed esigibile.
L'utente, pertanto, nel contestare le indicate fatture, proponeva tentativo di conciliazione al Corecom Lazio e si riservava di effettuare il pagamento dopo il chiarimento sui consumi effettivi e salvo il risarcimento del maggior danno.
Nonostante ciò, in pendenza della conciliazione, TIM incaricava diverse società di recupero crediti, che inviavano perentorie diffide alla Cliente.
La conciliazione si concludeva con esito negativo.
Pertanto, si erano contestate le fatture contenenti voci non dovute, in quanto relative a servizi mai forniti e voci non dovute in quanto il servizio, negozialmente garantito, è stato interrotto ovvero non esattamente fornito, oltre ad altri disservizi (mancato invio dei dettagli di traffico richiesti; errata indicazione delle modalità di pagamento prescelte; interruzione del servizio). Le contestazioni, puntuali e tempestive, segnalavano ed annunciavano una formale eccezione di inadempimento mediante la sospensione dei pagamenti in corso, fino alla risoluzione della controversia, il tutto oltre al risarcimento del danno subito.
Reclami e segnalazioni, peraltro, rimasti senza risposta nei termini, nonostante perfino le Condizioni generali di contratto sottoscritte ed il Regolamento di servizio obbligassero la TIM, a cui è rivolto il reclamo o la contestazione fattura o la segnalazione del guasto, di gestirlo e rispondere per iscritto entro 30 giorni.
All’uopo, l’art. 8 delle Condizioni generali prevedeva un indennizzo di € 5,16 per ogni giorno di ritardo. Il contratto, inoltre, prevedeva che sino alla risoluzione del reclamo in via conciliativa o meno, tutte le richieste dovevano sospendersi: ciò che non era stato certamente fatto da TIM che addirittura, in pendenza del tentativo di conciliazione, aveva intimato il pagamento attraverso società di recupero crediti.
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Sull’eccezione di inadempimento
Nei contratti a prestazioni corrispettive, il codice civile appresta una forma di tutela al contraente non inadempiente, di fronte all’inadempimento dell’altra parte: si tratta dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. L’attivazione del rimedio è strumentale a stimolare l’adempimento dell’inadempiente. Ciò non è accaduto nel caso de quo.
Il formale reclamo e la contestazione delle fatture, era avvenuta, altresì, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della Delibera n. 173/07/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, oltre che artt. 1460 e ss. codice civile.
Ulteriormente, in seguito al perpetrato inadempimento della Telecom, la legge consente la domanda di adempimento stragiudiziale del contratto mediante un procedimento a formazione progressiva, che si apre con la diffida ad adempiere alle obbligazioni del negozio giuridico, salvo il risarcimento del danno. Ciò comporta che nel giudizio promosso per ottenere il risarcimento dei danni subiti, la pronunzia del giudice chiamato a delineare l’inadempimento di un contraente, abbia natura dichiarativa e non costitutiva, con tutti gli effetti, sostanziali e processuali, a ciò sottesi.
Pertanto, era ravvisabile comunque una responsabilità contrattuale ex artt. 1176 e 1218 c.c.  di TIM laddove sussisteva, ulteriormente, un dovere di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto tanto più elevato in considerazione della qualificazione professionale del contraente, ossia, nel caso di specie, una società che opera da tempo sul mercato dei servizi di fonia e di prima necessità.
Nell’agire della Telecom era ravvisabile, comunque si qualifichi giuridica-mente la situazione de quo, un comportamento non conforme ai principi di correttezza professionale (confermata anche dalla assoluta carenza di corrispondenza di risposta ai reclami – a parte le diffide del recupero crediti).
Il comportamento della Telecom Spa costituiva gravi irregolarità ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 (Provvedimenti temporanei in materia di sospensione del servizio), commi 3 e 4, All. A Delibera 173/07/CONS Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, art. 2, comma 20, lett. e) l. 14/11/1995 n. 481, nonché art. 13, All. A Delibera 173/07/CONS Ag Com e Raccomandazione  2001/310/CE. Ai sensi delle Condizioni generali di contratto, la Telecom Spa è tenuta a rispondere per iscritto ai reclami e a prendere atto delle problematiche amministrative e tecniche.
Tali inosservanze costituivano senz’altro inadempienza contrattuale di non scarsa importanza, che avevano causato un ingente danno.
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Per tali motivi, il Corecom Lazio ordinava lo storno delle fatture cui il dettaglio traffico non era stato fornito, per via della contestazione degli importi ivi riportati.