Il disegno legge prevede che gli sciatori e i frequentatori delle aree sciabili devono osservare un comportamento specifico di prudenza, diligenza, perizia ed attenzione affinché, in relazione alle proprie capacità, alle caratteristiche della pista, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza, alle condizioni meteorologiche e alla situazione ambientale, non arrechino danni e costituiscano pericolo per l’incolumità altrui. I gestori delle aree sciabili attrezzate, sono responsabili ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile della regolarità e dell’esercizio delle piste insistenti sulle medesime aree e devono essere in possesso di apposita polizza assicurativa ai fini della responsabilità civile per danni, ad essi imputabili, derivanti agli utenti e ai terzi in correlazione con l’uso delle piste. Il possesso della polizza assicurativa è condizione necessaria per l’apertura dell’impianto e della sua fruizione.
Il disegno di legge è stato assegnato alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato che in settimana (24 e 25 gennaio 2017) ha effettuato una serie di audizioni sul tema.