Danno biologico
L’art. 13 d.lgl 38/2000 ha esteso la tutela del danno biologico definito come “lesione all’integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico legale.

Un esempio di danno biologico riconducibile ad un infortunio sul lavoro è quello di un infarto cagionato da stress da superlavoro. Il risarcimento del danno biologico è determinato con riferimento alle menomazioni prodotte dall' infortunio (indennizzo reddituale) in misura indipendente dalla capacità di produzione di reddito del soggetto danneggiato.

La lesione della integrità psico - fisica è valutata sulla base di apposite tabelle in cui si tiene conto degli aspetti dinamico relazionali. Le prestazioni stabilite in presenza di danno biologico sono le seguenti:

Indennizzo in capitale - quando la menomazione riportata dal danneggiato è di grado compreso tra il 6° e 15°;
Rendita - per il danno biologico specifico
Rendita - per indennizzo delle conseguenze dell’infortunio: quando la menomazione riportata dal danneggiato è di grado pari o superiore al 16°;
Viene generalmente ricompreso nella categoria del danno biologico il c.d. MOBBING che la dottrine più recente individua in una situazione di disagio profondo e in vere e proprie turbe derivanti dalla discriminazione e dalla emarginazione patite del lavoratore negli ambienti di lavoro. A seguito dei reiterati ed illeciti comportamenti posti in essere dal datore di lavoro o, dai superiori gerarchici o dai colleghi . Comportamenti tendenti a allontanare espellere emarginare il dipendente non gradito. Tra questi ad es. il mancato rispetto delle norme contrattuali sul mansionamento, la dequalificazione professionale, visite fiscali assillanti, sanzioni disciplinari reiterate, ecc.