La ripartizione dei consumi idrici in un condominio, in mancanza di contatori installati in ogni singola unità immobiliare, è frutto molto spesso di problemi e contestazioni.
In tali casi, la ripartizione delle spese della bolletta dell’acqua deve essere effettuata ai sensi dell’articolo 1123 comma 1 c.c. ovverosia in base ai valori millesimali di proprietà di ciascun condomino, salvo diversa convenzione. Solo nel regolamento di condominio i vari condomini possono stabilire una diversa ripartizione tra loro delle spese comuni e, quindi, anche in rapporto all’uso effettivo e non presuntivo.
Che vuol dire?
Che ogni ripartizione effettuata in base ,ad esempio, sul numero di persone che abitano stabilmente dell’unità immobiliare oppure in misura uguale tra tutti gli appartamenti è illegittima, a meno che tale criterio di ripartizione venga previsto da un regolamento condominiale e che sia stato sottoscritto da tutti i condomini successivamente alla nascita del condominio stesso (si cfr. Cass. 1 Agosto 2014 n. 17557).
D'altronde una tale ripartizione significherebbe introdurre , al posto del criterio potenziale, un criterio forfettario presuntivo su base personale.
Nel caso in cui l’appartamento rimanga vuoto durante l’anno si deve pagare lo stesso?
Ovviamente si, perchè anche una temporanea chiusura dell’appartamento non dà motivo , al condomino che l’ha effettuata , di considerarsi esonerato dall’obbligo di contribuire alle spese. A rigor di logica, una casa disabitata non implica necessariamente che per questo motivo non consumi acqua, ad esempio, a causa di una perdita o per il servizio di pulizia.
Inoltre, le spese relative al funzionamento ed alla manutenzione sono sempre le stesse per cui non è giusto che vengano a ricadere su un minor numero di condomini.
Una delibera che adottasse tale criterio sarebbe viziata per intrinseca irragionevolezza.
Si possono installare dei contatori singoli al posto dell’impianto comune?
Certamente, nulla vieta all’assemblea di deliberare sulla dismissione dell’impianto comune a favore dell’installazione di contatori per ogni appartamento, con una maggioranza semplice di almeno un terzo dei condomini che rappresenti un terzo dei millesimi.
Infatti, l'installazione di un apposito contatore in ogni unità immobiliare, consente di utilizzare la lettura come base certa per l'addebito dei costi da integrarsi eventualmente con il coonsumo di acqua per le parti comuni (da calcolarsi secondo i millesimi di proprietà).
A tal proposito la Corte di Cassazione ha dichiarato che l’installazione dei contatori di ripartizione del consumo dell’acqua in ogni immobile può ben essere deliberata dall’assemblea anche se la ripartizione del servizio è disciplinata in maniera diversa dal regolamento condominiale.
La ripartizione dei consumi idrici nel condominio
Come devono essere ripartite le bollette dell’acqua in condominio?
Avv. Giuseppe Freni
di Messina, ME
Letto 462 volte dal 01/09/2015
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