Il compratore è responsabile per i debiti accumulati per il biennio precedente la vendita, il resto è a carico del venditore.  La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2979 dello scorso 27 febbraio 2012, è tornata ad occuparsi della questione relativa al pagamento delle spese condominiali a seguito di compravendita di un’unità immobiliare ubicata in condominio. 
La norma di riferimento è quella contenuta nel secondo comma dell’art. 63 disp. att. c.c. a mente del quale: “Chi subentra nei diritti di un condominio è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente”.
Un esempio pratico per meglio chiarire i termini della questione: Tizio, nel mese di ottobre 2010, ha acquistato da Caio un appartamento ubicato nel condominio Alfa.                
Si supponga che, subito dopo l’acquisto Tizio si veda recapitata dall’amministratore una richiesta di pagamento per oneri condominiali arretrati pari ad € 1.000,00. L’amministratore specifica che la somma è richiesta per conguagli anno 2008, 2009 e spese per l’anno, 2010, corrente. Ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. l’acquirente dev’essere considerato obbligato in solido solamente per le spese relative agli anni 2009 e 2010. Questo è il significato della dizione anno in corso e anno precedente.
La spesa relativa all’anno 2008 dev’essere posta in capo al venditore.
Nella sentenza in esame si legge: “la responsabilità solidale dell'acquirente per il pagamento dei contributi dovuto al condominio dal venditore è limitata al biennio precedente all'acquisto, trovando applicazione l'art. 63 disp. att. e non già l'art. 1104 c.c., atteso che, giusto il disposto di cui all'art. 1139 cc, la disciplina dettata in tema di comunione si applica anche al condominio solamente in mancanza di norme che, come appunto il citato art. 63, specificamente lo regolano” (Cass. 27 febbraio 2012 n. 2979).
E’ cosa nota che il compratore, per effetto della solidarietà passiva, può essere sottoposto all’azione prevista dall’art. 63, primo comma, c.c. secondo il quale: “per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione”. Tale azione, infatti, è esperibile solamente contro chi è condomino, ossia proprietario dell’unità immobiliare o titolare di altro diritto reale sulla medesima (es. usufrutto), ma non anche contro chi è stato condomino. Ciò vuol dire che, se contro Tizio può essere chiesto un decreto ingiuntivo per le annualità 2009 e 2010 lo stesso non potrà essere fatto per quella 2008 contro Caio.
(Avv. Gianluca Perrone)