Con l’espressione assegnazione della casa coniugale in sede di separazione o divorzio, si intende la possibilità che è data al coniuge collocatario (in caso di affidamento condiviso) o affidatario dei figli minori o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età (art. 337 sexies Cod.Civ. ed art. 6  della Legge sul  Divorzio), di godere l’immobile di cui lo stesso è comproprietario insieme all’altro coniuge, ovvero appartenga interamente a quest’ultimo.
Trattasi di un diritto generale di godimento e non di un diritto reale (Cass. 03/30/2006 n° 4719) che, lungi dal costituire una misura assistenziale, è finalizzato a tutelare l’interesse della prole a permanere nell’habitat domestico (cfr. Cass. 11/04/2014 n° 8550).
È bene ricordare, a tal riguardo, che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale non è previsto in sostituzione o quale componente dell’assegno di mantenimento (v. ex multis Cass. 09/02/2015 n° 2445; Cass. 13/01/2012 n° 387). Pur non integrando una sua  componente, l’istituto dell’assegnazione della casa coniugale costituisce comunque un “valore economico” del quale il Giudice deve tenere conto ai fini della  relativa determinazione  soprattutto per quello destinato in favore dei figli (così espressamente Corte di Appello di Perugia 02/11/2011 n° 525 in Red. Giuffré 2011, principio invero  ricavabile anche da Cass. 16/12/2013 n° 28001 laddove viene affermato che il Giudice, “revocata la concessione del diritto di abitazione nella casa coniugale, deve valutare, una volta in tal modo modificato l’equilibrio originariamente stabilito fra le parti e venuta meno una delle  poste attive in favore di un coniuge, se sia ancora congrua la misura dell’assegno di mantenimento originariamente disposto”).
Detto questo, appare evidente che l’assegnazione della casa coniugale è connotata di un elemento di gratuità che però (notasi bene) si riferisce solo all’uso della abitazione – essendo il coniuge assegnatario esonerato dal pagamento di un canone di locazione – ma non si estende alle spese correlate a tale uso come quelle condominiali, in genere quelle che riguardano la manutenzione delle cose comuni poste a servizio dell’abitazione familiare.
In questo senso si esprime la giurisprudenza di legittimità e di merito citandosi ex multis Cass. 22/02/2006 n° 3836; Cass. 19/09/2005 n° 18476; Cass. 03/06/1994 n° 5374; Tribunale di Modena 13/02/2013 n° 206 in Red. Giuffré 2013; Tribunale di Roma 13/07/2009 n° 15643, ivi 2009).
Quindi, per rispondere al quesito posto ab initio, spetta al coniuge cui è stata assegnata la casa coniugale il pagamento delle spese condominiali, con l’avvertenza che trattasi di quelle riconducibili alla manutenzione ordinaria più propriamente correlate all’uso: ovviamente è fatto salvo il caso di una diversa statuizione del Giudice, che ha adottato il provvedimento di assegnazione in deroga a detto principio (v. Cass. 22/02/2006 n° 3836).
E ciò, come chiarito, con riguardo alle spese ordinarie che non sono altro che quelle attinenti all’erogazione dei servizi condominiali dipendenti anche dal godimento dei beni comuni. Quindi, a titolo di esempio, le spese di pulizia e di fornitura elettrica per la illuminazione degli spazi condominiali in genere ma anche le spese di amministrazione del Condominio potendosi adottare, al riguardo, i criteri di riparto, d’uso nel rapporto di locazione di un bene immobile, tra conduttore e proprietario , indicati dalle associazioni di categoria, che con specifico riferimento alle spese di amministrazione  (comprese quelle postali, cancelleria etc.) vengono ripartite al 50% ciascuno.  Le spese per la manutenzione della piscina condominiale costituirebbero altro esempio di quelle gravanti interamente sull’assegnatario della casa coniugale. Occorrerebbe, purtuttavia, distinguere, al riguardo, quegli esborsi in denaro più propriamente riferiti al rilascio della tessera per poter accedere, nella stagione estiva, nella vasca. Riteniamo più corretto, quando si  tratta di spese fatte a favore del figlio minore, per una attività sportiva o semplicemente di svago, come il nuoto nella piscina condominiale, che il giudice possa dividerle al 50% fra i genitori separati o divorziati.  Altri esempi di spese condominiali gravanti sul coniuge assegnatario  sarebbero quelle necessarie per la  manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni dell’ascensore, compresi i relativi consumi di energia elettrica per forza motrice ed illuminazione,  quelle necessarie per la manutenzione ordinaria degli impianti comuni di illuminazione (es. cambio lampadine),  suoneria ed allarme, citofoni e videocitofoni, quelle per la manutenzione ordinaria dell’impianto centralizzato TV,  per la pulizia della rete fognante,  per la manutenzione  delle aree verdi, per il portierato etc..
Resterebbero a carico del proprietario, nonostante il provvedimento di assegnazione, tutte le spese straordinarie riguardanti i beni comuni, come ad esempio il rifacimento della facciata dell’edificio condominiale in cui si trova l’appartamento assegnato al coniuge collocatario o affidatario dei figli minori,  le riparazioni del tetto del fabbricato,  la sostituzione dei pavimenti delle aree comuni etc..
V’è da dire, per concludere, che l’Amministratore del Condominio potrà rivolgersi al Condomino proprietario o ad entrambi i coniugi (se contitolari del bene) con il vincolo di solidarietà per il pagamento degli oneri condominiali, salvo ripetizione nei rapporti interni a favore del coniuge, escluso dall’uso della abitazione familiare, e  nei confronti del coniuge assegnatario, limitatamente alle spese di propria competenza.
Ottobre 2016 - avv. Antonio Arseni