lQuello che l’amministratore e i condomini devono sapere in materia di diritti e doveri sulla gestione dei parcheggi all’interno di un complesso condominiale: la disciplina dei posti auto nel condominio.

Quando si discute di posti auto in ambito condominiale si ha spesso a che fare con una materia che provoca discussioni spesso animate.
Di solito le aree adibite a parcheggio sono destinate a tale scopo dallo stesso costruttore, oppure vengono realizzate in epoca successiva con delibera dell’assemblea condominiale.
 
Nel caso di area condominiale adibita a parcheggio e destinata a tale scopo dal costruttore stesso del complesso, l’area è considerata [1] fra le proprietà comuni: con la conseguenza che tali spazi possono essere utilizzati dai singoli condomini anche per parcheggiarvi roulottes e non solo automobili [2]. Inoltre, singole porzioni di esse non potranno mai essere assegnate a seguito di delibera dell’assemblea a singoli condomini in via esclusiva perché si tratterebbe di una innovazione vietata dalla legge [3];in alternativa possono essere concessi ai singoli condomini dei turni di rotazione [4] oppure in affitto ad un condomino o anche ad un terzo [5]. Sul punto rinviamo alla nostra guida: “Assegnazione parcheggi in condominio: i posti auto non si assegnano coi millesimi”.
 
È anche possibile che il regolamento condominiale limiti a una sola autovettura per condomino la facoltà di uso del cortile condominiale adibito a parcheggio: ciò qualora le aree a disposizione non siano sufficientemente estese da consentire a tutti di parcheggiare due autoveicoli [6].
 
Infine, è sempre possibile realizzare dopo la nascita del condominio parcheggi in aree comuni prima destinate ad altri fini (ad esempio cortili): occorrerà una delibera assembleare apposita che muti la destinazione di un’area condominiale destinandola a parcheggio [7].
   
[1] Art. 1117, comma 2, cod. civ.
[2] Cass. sent. n. 9649/1998.
[3] Art. 1120, ultimo comma, cod. civ.
[4] Cass., sent. n. 4131/2001.
[5] Cass., sent. n. 22453/2011.
[6] Cass., sent. n. 820/2014.
[7] Art. 1136, comma 2, cod. civ.
 Angelo Forte
Nato ad Altamura (Bari) il 13.08.72 si è laureato in Giurisprudenza con il massimo dei voti a Bari con una tesi in diritto del lavoro. Successivamente perfezionatosi in diritto processuale tributario applicato, ha maturato un'esperienza oramai decennale nel settore civile e tributario, approfondendo, attraverso la pratica sul campo, i rami del recupero crediti, delle sanzioni amministrative e delle opposizioni a tutti gli atti della esecuzione esattoriale (avvisi di accertamento, fermi amministrativi, cartelle di pagamento, ipoteche). Collabora con diverse associazioni di tutela dei diritti dei cittadini ed è avvocato fiduciario di società di recupero crediti. é iscritto allìelenco dei difensori abilitati al gratuito patrocinio nel settore civile e tributario.