Ai fini della tutela concessa dall’articolo 1120, secondo comma, Codice Civile, in materia di divieto di innovazioni sulle parti comuni dell’edificio condominiale, devono essere alterate, in modo visibile e significativo, la particolare struttura e la complessiva armonia che conferiscono al fabbricato una propria specifica identità.
Non costituisce lesione del decoro architettonico la trasformazione di un manufatto sito sulla terrazza condominiale in appartamento in uso residenziale. 
Il principio è stato stabilito dalla sesta sezione della Corte di Cassazione che, pronunciandosi con ordinanza nel merito del giudizio, ha affermato che detta trasformazione, effettuata solo mediante opere interne, senza apportare alcuna variazione né ampliamento di volume dei locali originari, senza compromettere l’accesso al lastrico solare di proprietà condominiale, esclude la lesione del diritto di cui sopra, incompatibile con l’insussistenza di modifiche esterne dello stabile.
Inoltre, aggiunge la Corte, non può assumere alcun rilievo l’apposizione di tendaggi e stracci sul terrazzo dell’edificio, come contrariamente argomentato da parte ricorrente. 
In tema di condominio negli edifici, non rileva, ai fini del decoro architettonico, l’apposizione di tendaggi e stracci sul terrazzo dell'edificio e rimuovibili. Ai fini della tutela prevista dall’art. 1120 c.c., comma 2 in materia di divieto di innovazioni sulle parti comuni dell’edificio condominiale, devono essere alterate, in modo visibile e significativo, la particolare struttura e la complessiva armonia che conferiscono al fabbricato una propria specifica identità
La trasformazione del manufatto sito sulla terrazza condominiale in appartamento in uso residenziale effettuata solo mediante opere interne, senza alcuna variazione né ampliamento di volume dei locali originari e nessuna compromissione per l’accesso al lastrico solare di proprietà condominiale, vale ad escludere la lesione del decoro architettonico del fabbricato, che è logicamente incompatibile con l'insussistenza di modifiche esterne dello stabile. 
Inoltre ai fini del decoro architettonico, non sussiste lesione neanche per l'apposizione di tendaggi e stracci sul terrazzo del'edificio. Tali comportamenti non meritano di essere considerati ai fini della lesione del decoro architettonico, cioè delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità, giacché non concernono opere edili incidenti sulla sagoma o la facciata del fabbricato, ma la posa transeunte di oggetti rimovibili, che non possono quindi pregiudicare il decoro architettonico, inteso nel preciso senso che a tale istituto conferisce il codice civile. 
(Avv. Gianluca Perrone)