Rumori molesti, volume della tv alto, getti d’acqua dal balcone, minacce, vandalizzazioni all’autovettura o all’abitazione, violazioni di domicilio, animali domestici uccisi, azioni legali pretestuose compiute giusto per infastidire.
Non di rado le molestie condominiali possono arrecare problemi alla tranquillitàpsicologica e alla privacy dell’individuo.
Quelli che superficialmente sembrano semplici “bisticci condominiali” potrebbero in realtà celare una minaccia tale da causare nella vittima un fondato timore per la propria incolumità o quella della propria famiglia, in conseguenza all’aggressività delle condotte persecutorie che degenerano spesso in atti eclatanti.
Gli atti persecutori compiuti da un soggetto ossessivamente e continuativamente nei confronti di un’altra persona al fine di ottenere le attenzioni desiderate, vengono definiti “stalking”: sono più frequente in ambito familiare o coniugale ma possono essere anche applicati in ambito condominiale.
La norma di riferimento è l’art. 612 bis del Codice penale richiedendosi, per la sua applicazione, la presenza una minaccia o molestia continuate nel tempo tali da ingenerare tre diversi eventi: un perdurante stato d’ansia, il fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva, la costrizione della vittima ad alterare le proprie abitudini di vita.
Bisogna però stare attenti al caso concreto perché, la condotta che in prima analisi potrebbe sembrare rientrare nel caso dello “stalking condominiale“ , in realtà potrebbe configurare un altro tipo di reato.
Ad esempio, la giurisprudenza ha rinvenuto applicabile ad una condomina che aveva gettato nel piano sottostante ove si trovava l’appartamento di quest’ultima, rifiuti, quali cenere e cicche di sigarette, nonché detersivi e candeggina, il delitto ex art 674 c.p. che punisce il getto pericoloso di cose  ovvero “chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone”. (Cass. pen., sez. III, sent. n. 16459/2013).
Allo stesso modo, la Cassazione ha punito il getto di foglie, rami e altri materiali di scarto dal piano superiore così da diminuire l’immagine, il decoro e l’igiene dell’entrata di un panificio sottostante (Cass. pen., sez. I, n. 11998/2013).

Come si può procedere in presenza di molestie condominiali?

Dal momento che non tutti gli atti persecutori sono uguali, per fornire le modalità di difesa comuni da adattare alle circostanze e alle diverse tipologie di persecutori , bisogna valutare caso per caso.
Un primo passo, prima di presentare querela, è quello di esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al Questore nei confronti dell’ autore della condotta di ”stalking”, affinché venga adottato un provvedimento di “ammonimento” (art. 8 del Decreto Legge 23 febbraio 2009 e successive modifiche) .
Sebbene possa sembrare una soluzione “blanda” (si tratta pur sempre di un provvedimento amministrativo nei confronti del soggetto che ha compiuto atti persecutori) in realtà è uno strumento potenzialmente utile ad evitare che certi comportamenti sfocino verso forme più violente di manifestazione riportando il molestatore verso il “buon senso

Se tale provvedimento non dovesse bastare, la persona offesa può presentare querela per “stalking” entro sei mesi dal fatto persecutorio, mentre si procede d’ufficio (indipendentemente dalla presentazione della querela) se il fatto è commesso da soggetto già ammonito.
In caso di condanna del disturbatore si può giungere all’applicazione dell’articolo 282-ter del Codice di Procedura Penale con il quale il Giudice può disporre un provvedimento di “divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ordinando all’autore di non avvicinarsi a luoghi determinati ed abitualmente frequentati dalla vittima e, quindi, l’allontanamento dal plesso condominiale dei vicini molesti.