Schiamazzi e rumori in Condominio.  In materia di rumori e schiamazzi in Condominio la tutela si estende a tre livelli: penale, civile e amministrativo.   
Tutela penaleIn questo caso ciò che si punisce è la condotta in sé come potenzialmente lesiva dell’interesse pubblico al riposo ed alla tranquillità delle persone (art. 659 c.p.). Il fatto che “ ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 659 cod. pen.,è necessario che le emissioni sonore rumorose siano tali da superare i limiti della normale tollerabilità, anche in relazione alla loro intensità, in modo da recare pregiudizio alla tranquillità pubblica, ovvero alla quiete ed al riposo di un numero indeterminato di persone, anche se non è necessario che siano state tutte disturbate in concreto, atteso che la valutazione circa l'entità del fenomeno rumoroso va fatta in relazione alla sensibilità media del gruppo sociale in cui il fenomeno stesso si verifica, non assumendo rilievo assorbente le lamentele di una o più persone (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3678 del 01/12/2005-31/01/2006, Giusti). Trattasi, invero, di reato di pericolo presunto; ai fini della sua configurazione, pertanto, non e’ necessaria la prova dell'effettivo disturbo di più persone, ma è sufficiente l'idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di persone”. (Trib. Bari 24 settembre 2007). Chi volesse avvalersene potrebbe segnalare i fatti all’autorità di pubblica sicurezza.   
Tutela civileI riferimenti qui sono l’art. 844 c.c. (Immissioni intollerabili) e gli eventuali regolamenti contrattuali. Spetta a chi lamenta la violazione di queste norme dare prova dell’illiceità della condotta altrui. Pure qui deve essere ben chiara una cosa. La Cassazione ha specificato che “il limite di tollerabilità non è assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, secondo le caratteristiche della zona, per cui tale limite è più basso in zone destinate ad insediamenti abitativi, ma è anche vero che la normale tollerabilità non può essere intesa come assenza assoluta di rumore. In altri termini, il fatto che un rumore venga percepito non significa anche che sia intollerabile” (Cass. 11 febbraio 2011 n. 3440).  
Tutela amministrativaMolti regolamenti di polizia locale sanzionano i rumori e gli schiamazzi. Per ottenere la tutela da parte della polizia locale è necessario consultare tali atti normativi ed eventualmente chiederne l’intervento nei casi in cui fosse possibile farlo e lo si ritenesse necessario.