La Suprema Corte ha ritenuto che l’indagine tecnica effettuata “…ha infatti riscontrato nella M. "caratteristiche della personalità ossessivo-compulsiva", per "una certa difficoltà nella gestione dei conflitti, degli affetti e delle emozioni", con un punteggio nella scala paranoide (BR=78) che, sebbene sotto soglia, suggerisce che "la signora è piuttosto vigile ed attenta all’ambiente; le situazioni sono spesso vissute come pericolose o potenzialmente dannose e la percezione del mondo tende ad assumere facilmente una coloritura persecutoria".
Ancor più elevata è risultata nel G. la presenza di tratti e caratteristiche del disturbo ossessivo-compulsivo di personalità, con risultati al test di Rorschach indicativi di un soggetto "ipervigilante", vale a dire di una persona che "investe molta energia per mantenere vivo un continuo stato di allerta. Tali persone sono vulnerabili e di conseguenza sono sempre sulla difensiva, pronte a controbattere a un attacco. Non hanno fiducia negli altri, non sentono il bisogno di vicinanza e per questo evitano di instaurare relazioni intime e profonde con altre persone".


Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 30 novembre 2016 – 12 gennaio 2017, n. 661
Presidente Migliucci – Relatore Giusti
Fatti di causa
1. - Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6019/2014, accogliendo in parte le domande di M.G. e G.R. , madre e figlio, comproprietari di un appartamento al piano terreno dello stabile condominiale di via (omissis) , ha dato atto che la c.t.u., eseguita nell’ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo instaurato dai predetti prima dell’introduzione della causa di merito, aveva riscontrato che dall’adiacente alloggio adibito ad abitazione della custode del palazzo provenivano immissioni acustiche intollerabili (per utilizzo dei servizi igienici, del televisore situato nel locale soggiorno e per le voci, udibili anche in orario notturno, delle persone che si trovavano nella camera da letto).
Il Tribunale ha altresì dato atto che le risultanze di tale c.t.u. ed i suggerimenti del tecnico d’ufficio per ovviare agli inconvenienti riscontrati non erano stati contestati dal Condominio.
Disposta una c.t.u. medico-legale sulle persone della M. e del G. , il Tribunale ha osservato che il c.t.u. aveva, per un verso, escluso che i predetti fossero affetti da alcuna malattia riconoscibile e diagnosticabile secondo le più diffuse nosografie psichiatriche, ma aveva tuttavia concluso che sussisteva un nesso tra le immissioni rumorose ed il malessere ansioso-depressivo riscontrato nella M. e nel G. , non suscettibile di liquidazione secondo le tabelle medico-legali, ma da affidare all’apprezzamento equitativo del giudice.
Su queste premesse il Tribunale ha liquidato equitativamente la somma di Euro 10.000 a favore di ciascuno degli attori a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, escluso, perché non provato, il danno patrimoniale per il minor valore dell’immobile.
Il Tribunale ha altresì escluso che sia giustificata una completa inibizione dell’uso del locale condominiale, secondo la richiesta principale degli attori.
2. - Con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 25 febbraio 2015, la Corte d’appello di Milano, in accoglimento dell’appello incidentale del Condominio ed in parziale riforma della pronuncia impugnata, ha respinto tutte le domande di risarcimento del danno proposte contro il Condominio dagli attori, ed appellanti principali, M. e G. , condannando questi ultimi, in solido, a restituire al Condominio la somma di Euro 28.307,78, maggiorata di interessi al tasso legale, ha compensato tra le parti le spese di lite del procedimento di primo grado, ha confermato, quanto al resto, la sentenza del Tribunale, e ha condannato gli appellanti principali alla refusione delle spese del grado.
2.1. - La Corte d’appello ha osservato che risulta arduo scorgere un interesse attuale della M. e del G. ad ottenere una pronuncia di inibitoria dell’uso dei locali dell’ex-portineria, non più utilizzati dopo la cessazione del rapporto di lavoro del Condominio con la custode, mentre l’esigenza degli attori di non ricevere immissioni acustiche intollerabili dall’adiacente alloggio condominiale risulta tutelata dalla condanna del Condominio ad eseguire i lavori di insonorizzazione e manutenzione nell’eventualità in cui venga deliberato di dare a quei locali di proprietà comune una destinazione che ne comporti l’utilizzo continuativo con permanenza di persone.
La Corte di Milano ha ritenuto che dalle risultanze processuali emerge che la M. e il G. , pur non essendo soggetti psicotici o affetti da altre malattie diagnosticabili secondo la nosografia psichiatrica, sono individui dalla personalità disturbata, con difficoltà nelle relazioni interpersonali che sono la causa di una reazione abnorme a modeste sollecitazioni disturbanti, quali lo scorrere dell’acqua nei sanitari o le emissioni acustiche provenienti dal televisore o dalle persone presenti nell’appartamento adiacente, e non certo l’effetto di questi fattori ambientali, fermo restando che ove le immissioni rumorose fossero state prodotte attraverso comportamenti emulativi la tutela risarcitoria avrebbe dovuto essere invocata non contro l’incolpevole Condominio, ma contro gli autori delle specifiche condotte illecite disturbanti.
3. - Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il G. e la M. hanno proposto ricorso, con atto notificato il 20 maggio 2015, sulla base di cinque motivi.
L’intimato Condominio ha resistito con controricorso.
In prossimità dell’udienza i ricorrenti hanno depositato una memoria illustrativa.
Ragioni della decisione
1. - Il pubblico ministero ha eccepito, in sede di udienza di discussione, l’improcedibilità del ricorso, perché i ricorrenti - che pure hanno dichiarato che la sentenza della Corte d’appello è stata loro notificata il 24 marzo 2015 - non hanno depositato, unitamente al ricorso, la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, come prescritto dall’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., essendosi limitati a depositare una copia autentica della sentenza priva della relazione di notificazione.
1.1. - L’evidente esito decisorio, nel senso - come vedremo - della infondatezza del ricorso, consente di accantonare l’esame dell’eccezione, pur pregiudiziale in ordine logico, di improcedibilità del ricorso.
Infatti, poiché nella specie è pacifico - avendo il Condominio controricorrente provveduto a depositare la copia autentica della sentenza con la relata di notifica - che la sentenza d’appello è stata notificata il 24 marzo 2015 (e che il termine breve per il ricorso per cassazione è stato rispettato), la questione relativa alla procedibilità del ricorso non è di immediata soluzione, dipendendo dalla soluzione che le Sezioni Unite, interpellate dall’ordinanza interlocutoria della I Sezione civile 21 gennaio 2016, n. 1081, in fattispecie identica nella quale la copia notificata risultava dal fascicolo del controricorrente, daranno al quesito sull’ambito e sui limiti della causa di improcedibilità delineata, appunto, dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. (la questione è stata discussa nell’udienza pubblica del 27 settembre 2016).
A giustificazione dell’accantonamento della questione preliminare concernente la procedibilità del ricorso, può richiamarsi l’indirizzo di questa Corte (Sez. Un., 8 maggio 2014, n. 9936; Sez. lav., 28 maggio 2014, n. 12202) secondo cui il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’art. 111 Cost., con la conseguenza che il ricorso può essere deciso sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (così, da ultimo, anche Cass., Sez. Il, 16 febbraio 2016, n. 2977).
2. - Passando quindi all’esame delle singole censure, con il primo mezzo (violazione degli artt. 844 e 2043 cod. civ.) i ricorrenti si dolgono che, per escludere la responsabilità del Condominio, la Corte d’appello abbia erroneamente preso in considerazione il fatto che le immissioni erano generate dalla ex custode e inoltre che esistevano fattori nella personalità dei ricorrenti che predisponevano a patologie di origine nervosa. La sentenza impugnata avrebbe dovuto considerare che le immissioni moleste integrano comunque gli estremi di un’attività vietata. Nella specie il nesso di causalità tra l’evento delle immissioni e il danno alla salute dei ricorrenti risulterebbe per tabulas dalla c.t.u. medico-legale. Sarebbe erronea l’esclusione della responsabilità del Condominio, edotto sin dal 2009 delle risultanze dell’accertamento tecnico preventivo, giacché delle immissioni è chiamato a rispondere il proprietario del fondo dal quale essere provengono.
Il secondo mezzo denuncia violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. Con esso ci si duole che la Corte d’appello, pur in presenza di un accertamento su un punto di fatto, le immissioni notevolmente eccedenti la soglia della normale tollerabilità, che non era stato oggetto di specifica impugnazione da parte del Condominio appellato, abbia concluso nel senso che si era in possesso di modeste sollecitazioni disturbanti, così incorrendo nella palese violazione del giudicato interno formatosi sullo specifico punto della sentenza del Tribunale e violando altresì il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Nel proprio atto di appello - si afferma - il Condominio si sarebbe limitato a contestare che il malessere del G. e della M. potesse dar luogo a risarcimento, semplicemente perché non costituiva un danno vero e proprio.
Il terzo motivo lamenta violazione degli artt. 40 e 41 cod. pen. e 2043 cod. civ. in relazione ai principi in tema di causalità. I ricorrenti lamentano che la Corte d’appello abbia escluso il nesso causale tra il fenomeno delle immissioni e il danno degli appellanti principali; e deducono che non possono essere considerate modeste delle immissioni che superano di 20 DBA il limite di legge.
Con il quarto motivo si censura l’omesso esame di circostanze di fatto, decisive ai fini della controversia: l’anomala tipologia costruttiva dei locali; i dati emersi dalle rilevazioni fonometriche; i correttivi suggeriti dal c.t.u.; la durata dell’esposizione al fenomeno delle immissioni rumorose illecite; il malessere ansioso-depressivo riscontrato nelle persone dei ricorrenti dal c.t.u..
Il quinto mezzo è rubricato "violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ." sotto il profilo della "motivazione apparente". Sarebbe incomprensibile l’affermazione della Corte di merito inerente il disturbo della personalità nei ricorrenti alla luce delle conclusioni del c.t.u., dalle quali il giudice d’appello si sarebbe immotivatamente discostato.
3. - I motivi - da esaminare congiuntamente, stante la stretta connessione - sono infondati.
Va preliminarmente rilevato che non è configurabile la lamentata violazione della disciplina in tema di immissioni, perché la Corte d’appello - nel confermare la condanna del Condominio ad eseguire, nell’alloggio condominiale adiacente a quello di proprietà degli attori M. e G. , i lavori di insonorizzazione e manutenzione nell’ipotesi in cui venga deliberato di dare a quei locali di proprietà comune una destinazione che ne comporti l’utilizzo continuativo con permanenza di persone - ha assicurato, con logico e motivato apprezzamento delle risultanze di causa, la tutela richiesta ex art. 844 cod. civ., inibendo al Condominio di destinare i locali in questione ad uso portineria o ad uso continuativo con permanenza di persone se non previa realizzazione delle opere di insonorizzazione previste dal c.t.u.. Il mancato accoglimento, da parte della Corte d’appello, della richiesta di inibitoria tout court dell’uso dei locali della ex-portineria, è stato, d’altra parte, ampiamente e correttamente motivato con il rilievo che gli attori difettano di un interesse attuale al riguardo, in considerazione del fatto che tali locali non sono stati più utilizzati dopo la cessazione del rapporto di lavoro del Condominio con la custode, non senza sottolineare che l’uso meramente sporadico ed occasionale per riunioni condominiali (verosimilmente per poche volte nel corso di un anno e per non più di qualche ora in orario diurno o di prima serata ogni volta) non può arrecare ai condomini che risiedono nell’appartamento adiacente alcun apprezzabile disturbo.
Quanto, poi, al danno alla salute, è bensì esatto che la c.t.u. medico-legale espletata nel corso del giudizio di primo grado - se per un verso ha escluso che la M. e il G. siano affetti da una malattia riconoscibile e diagnosticabile secondo le più diffuse nosografie psichiatriche - ha ravvisato un nesso fra le immissioni rumorose ed il malessere ansioso-depressivo riscontrato nei predetti, non suscettibile di liquidazione secondo le tabelle medico-legali, ma da affidare all’appezzamento equitativo del giudice.
E, tuttavia, la Corte d’appello ha motivatamente ed analiticamente spiegato nel ragioni del proprio diverso convincimento, indicando gli elementi e gli argomenti logico-giuridici utilizzati per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u..
Ha in proposito spiegato la Corte territoriale che il c.t.u., senza alcuna congruenza logica (ispirandosi apparentemente al fallace brocardo post hoc ergo propter hoc), ha istituito una relazione causale fra le lamentate immissioni rumorose (scorrere dell’acqua nei sanitari del bagno dell’alloggio della custode, emissioni sonore provenienti dal televisore che ivi si trovava e dal vociare di persone presenti in quei locali) ed il malessere ansioso-depressivo della M. e del G. , in contraddizione con le risultanze dell’indagine psi-co-diagnostica condotta dallo stesso c.t.u..
In questo contesto, la Corte d’appello ha escluso l’esistenza di un nesso causale tra le lamentate immissioni rumorose ed il malessere ansioso-depressivo, rilevando che quel malessere non è l’effetto dei fattori ambientali, quanto piuttosto da ricollegare al fatto che gli attori sono - come confermato dalla documentazione sanitaria - individui dalla personalità disturbata, con difficoltà nelle relazioni interpersonali che sono la causa di una reazione abnorme a modeste sollecitazioni disturbanti, quali lo scorrere dell’acqua nei sanitari o le emissioni acustiche provenienti dal televisore dalle persone presenti nell’appartamento adiacente.
Nel pervenire a questa conclusione, la Corte d’appello non è incorsa in nessuno dei vizi lamentati.
Non è configurabile la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, posto che la tutela risarcitoria è stata esclusa in accoglimento di uno specifico motivo di appello incidentale, con il quale il Condominio aveva dedotto che, alla luce delle stesse risultanze probatorie, doveva appunto escludersi che la M. e il G. avessero sofferto alcuna lesione dell’integrità psico-fisica e che era stata erronea la qualificazione come "danno alla salute in senso lato" del generico malessere ansioso-depressivo riscontrato nei predetti, sicché del tutto apparente doveva considerarsi la motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva determinato in Euro 10.000 il risarcimento spettante ai due condomini, somma stabilita secondo un criterio assai più arbitrario che equitativo.
Non sussiste neppure violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., giacché le valutazioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice, il quale ben può legittimamente disattenderle attraverso una valutazione critica che sia ancorata, come nella specie, alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata (cfr. Cass., Sez. I, 3 marzo 2011, n. 5148).
Né, d’altra parte, sussiste violazione degli artt. 40 e 41 cod. pen. e 2043 cod. civ. in relazione ai principi in tema di causalità: infatti l’accertamento del nesso causale tra il fatto illecito e l’evento dannoso rientra tra i compiti del giudice del merito, e la Corte, investita di uno specifico motivo di gravame sulla insussistenza del danno, ha individuato nella personalità disturbata degli attori la causa prossima di rilievo del malessere ansioso-depressivo, escludendo l’efficacia causale delle immissioni rumorose.
Ancora, non è configurabile il vizio di omesso esame di circostanze decisive ai fini della controversia, giacché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato, come nella specie, comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).
L’argomentazione stringente e puntuale che sorregge il decisum, palesemente emergente dalla lettura della sentenza, esclude poi che ricorra un’ipotesi di motivazione meramente apparente o obiettivamente incomprensibile.
In definitiva, nel contestare il decisum della Corte d’appello, i ricorrenti, pur lamentando formalmente una plurima violazione di legge e un decisivo difetto di motivazione, tendono, in realtà, ad una (non ammissibile in sede di legittimità) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze ormai definitivamente accertati in sede di merito.
Sotto questo profilo i ricorrenti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., invocano, piuttosto, una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertate e ricostruite dalla Corte territoriale, muovendo così all’impugnata sentenza censure che non possono trovare ingresso in questa sede, perché la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle fra esse ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatti riservati in via esclusiva al giudice del merito.
3. - Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
4.- Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dal Condominio controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.700, di cui Euro 2.500 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.