RECUPERO DEGLI ONERI CONDOMINIALI: DECRETO INGIUNTIVO E BILANCIO PREVENTIVO
 
 
Corte di Cassazione, Sez. II Civile - Sentenza 29 settembre 2008, n.24299 
Con la sentenza in esame la Suprema Corte di Cassazione si pronuncia in tema di gestione condominiale, ed in particolare sulla riscossione degli oneri condominiali da parte dell’amministratore.
In tema di gestione condominiale, l’amministratore può richiedere l’emissione di decreto ingiuntivo anche sulla base del bilancio preventivo, purché regolarmente adottato dall’assemblea, mentre, una volta approvato il bilancio consuntivo, deve agire esclusivamente sulla base di quest’ultimo e non più in forza del bilancio preventivo.
I giudici della Corte di Cassazione pongono in evidenza come la sentenza del giudice di Pace avverso la quale è stato proposto ricorso, affermi l’erroneo principio secondo cui il bilancio preventivo sarebbe azionabile sino a che non sia scaduto l’esercizio a cui esso si riferisce. Tale principio, se applicato, renderebbe impossibile la riscossione degli oneri - e, quindi, inciderebbe sulla possibilità stessa di gestione del condominio - per tutto il tempo intercorrente tra la scadenza dell’esercizio e l’approvazione del consuntivo, periodo che potrebbe ipotizzarsi anche lungo in relazione a molteplici possibili eventi, tra cui, non ultimo, la non approvazione del progetto da parte dell’assemblea. Al contrario, secondo la Corte, per il recupero della morosità condominiale l’amministratore può chiedere l’emissione del decreto ingiuntivo anche sulla base del semplice bilancio preventivo, e questo principio costituisce un “principio informatore della gestione condominiale”. Gli ermellini affermano espressamente tale principio anche in virtù di una considerazione di carattere logico, ossia l’eventuale non applicazione di questo principio per l’amministratore renderebbe impossibile la riscossione degli oneri – e, quindi, inciderebbe sulla possibilità stessa di gestione del condominio – per tutto il tempo intercorrente tra la scadenza dell’esercizio e l’approvazione del consuntivo.
Inoltre l’art. 63 Disp. Att. c.c. si limita a fare riferimento alla necessità di fondare la riscossione tramite decreto ingiuntivo dei contributi condominiali sullo “stato di ripartizione approvato dall’assemblea”, senza specificare se sia sufficiente l’approvazione assembleare del bilancio preventivo o se, al contrario, si necessario attendere la deliberazione del bilancio consuntivo. 
In conclusione la seconda Sez. della Cassazione ritiene espressamente che per il recupero degli oneri condominiali si può depositare decreto ingiuntivo anche in presenza del solo bilancio preventivo, purché regolarmente adottato dall’assemblea e che, una volta approvato il bilancio consuntivo, l’amministratore debba però agire esclusivamente sulla base di quest’ultimo e non più in forza del bilancio preventivo. (Avv. Gianluca Perone)