Non sussiste presunzione di comproprietà per quella parte di tubature di uso esclusivo di un condomino.
  “Se le opere consistono nella realizzazione di tubature che servono esclusivamente i locali di un
appartamento, non vige la presunzione di comproprietà. Né è configurabile la creazione di una servitù coattiva: non si può infatti distinguere una diversa proprietà tra fondo servente e fondo dominante.”
Un condomino conveniva in giudizio il Condominio X ove abitava, per sentirlo condannare all’esecuzione dei lavori necessari a evitare rigurgiti di acque nere - determinati dal cattivo funzionamento delle condutture fognarie - nei locali di proprietà. Il Pretore (poiché la causa iniziò nel 1996) statuiva in linea con le richieste della parte attrice, mente la Corte di Appello riformava parzialmente la sentenza. Da un lato il Condominio doveva compiere le opere relativamente ad alcune sostituzioni, come da rilevamento in sede di C.T.U.; dall’altro veniva prospettata dalla Corte una soluzione alternativa consistente in una corretta manutenzione ordinaria dell’impianto di scarico comune.
Il condomino, non soddisfatto di questa possibile via operativa diversificata, ricorre per cassazione. La deduzione riguarda la presunta costituzione di una servitù coattiva di tubazioni e i probabili danni alle proprie mura che sarebbero dipesi dai lavori. La decisione di far passare i tubi all’interno dell’appartamento (pur in presenza di una condotta condominiale già esistente nell’androne e mal funzionante), sarebbe stata presa solo al fine di evitare spese maggiori al Condominio.Quando opera la presunzione di comproprietà? La tubazione da realizzare doveva servire - rilevano i giudici della Corte - esclusivamente i locali dell’attrice, mediante isolamento dalle montanti di discarico delle cucine e dei bagni posti ai livelli superiori. Nella specie non si ravvisa dunque la presunzione di comproprietà ex art. 1117, n. 3 c.c.: la giurisprudenza della Corte Suprema ritiene che tale presunzione - prevista anche in relazione all’impianto di scarico - opera con riferimento alla parte dell’impianto che raccoglie le acque provenienti dagli appartamenti e, quindi, “che presenta l’attitudine all’uso e al godimento collettivo, con esclusione delle condutture che diramandosi da detta colonna condominiale di scarico, servono un appartamento di proprietà esclusiva” (Cass. nn. 583/01; 9940/98).
La Seconda sezione civile, con sentenza 10584 del 25-06-2012, ha rigettato il ricorso dando ragione al Condominio sottolineando che le tubature nuove non sarebbero assolutamente in comproprietà, come affermato dal condomino.
La Cassazione ha sottolineato che “non può trovare applicazione la presunzione di comproprietà di cui all'articolo 1117, n. 3 C.c. in quanto essa, prevista anche per l'impianto di scarico delle acque, opera con riferimento alla parte dell'impianto che raccoglie le acque provenienti dagli appartamenti e che presenta l'attitudine all'uso ed al godimento collettivo, con esclusione delle condutture (ivi compresi i raccordi di collegamento) che diramandosi da detta colonna condominiale discarico, servono un appartamento di proprietà esclusiva”.   (Avv. Gianluca Perrone)