Con la legge in commento, il legislatore è intervenuto profondamente nel riformare un istituto, quello del condominio, che attendeva da anni di essere adeguato alla realtà dei tempi.

Difatti, con la presente legge si è inteso prendere atto di quella che è stata l'elaborazione giurisprudenziale maggioritaria di questi anni, e che ha appunto supplito, attraverso la costante interpretazione, a quelle mancanze di precise indicazioni del legislatore.

Al momento, vi sono ancora alcuni mesi per prepararsi alle novità introdotte dalla riforma: infatti, le nuove norme entreranno in vigore a far data dal 17 giugno 2013.

 

Nell'approfondimento di oggi, ci occupiamo dei compiti dell'amministratore.

Essi sono sostanziosamente aumentati, peraltro recependo nella norma del Codice Civile (l'art. 1130) quello che già consegue dall'applicazione di altre norme.

 

Anzitutto, è stato chiarito che l'amministratore deve redigere un rendiconto annuale della sua gestione (ciò che nessuno revocherebbe in dubbio ma che la norma precedentemente... non diceva!), e di conseguenza deve convocare l'assemblea per far approvare quel rendiconto, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio a cui esso fa riferimento.


 

Altra “novità” è che l'amministratore deve “eseguire gli adempimenti fiscali” del condominio.

Ed ancora: curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale, un registro che contiene le generalità di ogni proprietario, i dati catastali di ogni unità immobiliare, i dati sulle condizioni di sicurezza dell'edificio. Curare significa anche prendere nota della variazione di questi dati, di cui l'amministratore deve essere informato per iscritto entro 60 giorni dall'evento della variazione. Se l'informazione non arriva, o è incompleta, è l'amministratore a farsi parte diligente, con lettera raccomandata, chiedendo lumi alla persona tenuta ad informarlo. Decorsi ulteriore 30 giorni senza risposta (o con risposta incompleta), l'amministratore cerca le informazioni di cui ha bisogno, di sua iniziativa, e addebita il costo al soggetto che non gli ha risposto.


 

Vi è poi la cura del registro dei verbali di assemblea, del registro di nomina e revoca amministratori, del registro contabilità. E poi: la conservazione dei documenti sulla gestione dell'amministratore in carica, sia con riferimento ai singoli condomini, sia con riferimento allo stato tecnico-amministrativo dell'edificio e del condominio. Ed infine, informare il condomino che lo abbia chiesto sullo stato dei pagamenti degli oneri condominiali, e delle eventuali liti in corso al riguardo.