Con la legge in commento, il legislatore è intervenuto profondamente nel riformare un istituto, quello del condominio, che attendeva da anni di essere adeguato alla realtà dei tempi.

Difatti, con la presente legge si è inteso prendere atto di quella che è stata l'elaborazione giurisprudenziale maggioritaria di questi anni, e che ha appunto supplito, attraverso la costante interpretazione, a quelle mancanze di precise indicazioni del legislatore.

Al momento, vi sono ancora alcuni mesi per prepararsi alle novità introdotte dalla riforma: infatti, le nuove norme entreranno in vigore a far data dal 17 giugno 2013.

 

Nell'approfondimento di oggi, ci occupiamo delle maggioranze (e delle procedure) necessarie per approvare la realizzazione di impianti di ricezione radiotelevisiva, di produzione di energia da fonti rinnovabili, o di videosorveglianza.

 

In merito agli impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva, o per l'accesso ad altro genere di flusso informativo (anche satellite o via cavo), così come per la realizzazione dei collegamento fino al punto di diramazione delle singole utenze, le relative installazioni non devono recare pregiudizio (se non nella misura strettamente necessaria) alle parti comuni dell'edificio condominiale così come alle singole unità immobiliari. In ogni caso, si terrà conto del decoro architettonico.

Parimenti, si consente l'installazione di impianti per produrre energia da fonti rinnovabili, che servano alle singole unità immobiliari e siano realizzati sul lastrico solare o altra idonea superficie comune, nonché sulle parti di proprietà esclusiva necessarie.

Se talune parti comuni devono essere modificate, chi ne ha necessità prima di procedere dà avviso all'amministratore, specificando contenuto delle modifiche e modalità di esecuzione degli interventi.

L'assemblea ha comunque la facoltà di imporre al singolo interessato:

- modalità alternative di esecuzione delle modifiche

- oppure misure di cautela nelle modifiche medesime, allo scopo di preservare stabilità, sicurezza eo decoro architettonico dell'edificio. Può inoltre, su richiesta degli interessati all'installazione degli impianti per la produzione di energia di cui sopra, suddividere l'uso del lastrico (o delle altre superfici comuni ritenute idonee) adibito a tali impianti, affinchè non vengano impediti gli altri utilizzi di quel bene comune. Tutto ciò l'assemblea può farlo con la doppia maggioranza del 50%+1 degli intervenuti e 2/3 millesimi. Con la stessa maggioranza può, se ritenuto, subordinare l'esecuzione delle opere ad una idonea garanzia per possibili danni.

Le dette opere potrebbero necessitare, sia per la loro progettazione sia per la loro esecuzione, l'accesso a singole unità immobiliari: ciò non può essere impedito dai singoli proprietari.

 

Per quanto riguarda la realizzazioni su parti comuni, di impianti di videosorveglianza delle medesime parti, l'assemblea può approvare con doppia maggioranza di 50%+1 di intervenuti e 50% millesimi.