MODIFICHE AL CODICE CIVILE IN TEMA DI CONDOMINIO NEGLI EDIFICI

LEGGE 11 dicembre 2012 n. 220

In particolare, il rendiconto condominiale, i controlli, il consiglio di condominio

Con la legge in commento, il legislatore è intervenuto profondamente nel riformare un istituto, quello del condominio, che attendeva da anni di essere adeguato alla realtà dei tempi.

Difatti, con la presente legge si è inteso prendere atto di quella che è stata l'elaborazione giurisprudenziale maggioritaria di questi anni, e che ha appunto supplito, attraverso la costante interpretazione, a quelle mancanze di precise indicazioni del legislatore.

Al momento, vi sono ancora alcuni mesi per prepararsi alle novità introdotte dalla riforma: infatti, le nuove norme entreranno in vigore a far data dal 17 giugno 2013.

 

Nell'approfondimento di oggi, ci occupiamo del rendiconto condominiale e dei possibili controlli dell'assemblea su di esso, nonché del consiglio di condominio.

 

Il rendiconto condominiale, o consuntivo, si struttura in entrate ed uscite, nella situazione patrimoniale del condominio, nel resoconto sui fondi disponibili e sull'esistenza di eventuali riserve. L'amministratore ha cura di esporre tali dati in modo che chiunque possa verificarli.

Da un punto di vista dei documenti che lo compongono, essi sono:

- il registro di contabilità

- il riepilogo finanziario

- la nota sintetica sulla gestione (che comprende a sua volta una specificazione sui rapporti in corso e le questione pendenti).

 

L'assemblea ha diritto di sottoporre a controllo, anche per più anni, la contabilità del condominio, tramite un revisore. Tale decisione viene assunta con la doppia maggioranza 50%+1 intervenuti e 50% millesimi. La spesa per tale servizio di revisione viene ripartiti per millesimi di proprietà.

I condomini hanno dirititto di visione dei giustificativi di spesa e di estrarne copia. Giustificativi e simili sono conservati per dieci anni dalla data di registrazione.

 

Si consacra una prassi ormai diffusa in molti condominii, soprattutto quelli più numerosi, ossia quella (che rimane pur sempre una facoltà dell'assemblea) di nominare, in affiancamento all'amministratore, il consiglio di condominio, che sarà composto da almeno 3 condomini se l'edificio raggiunge le dodici unità immobiliari. Scopo del consiglio è di controllare l'operato dell'amministratore e di essere consultato da questi se reputato necessario.