Cassazione civile, sez. unite, 14 aprile 2011, n. 8491
Le impugnazioni delle delibere condominiali vanno proposte con atto di citazione.
In tema di impugnazione delle delibere assembleari le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, intervenendo a dirimere un contrasto giurisprudenziale, hanno statuito che la previsione di cui all’art. 1137 cod. civ. per cui, secondo il tenore letterale della norma, ogni condomino dissenziente può fare ricorso all’autorità giudiziaria, non contenga in vero una disciplina attinente alla forma che deve assumere l’atto introduttivo dei giudizi relativi all’impugnazione delle delibere.
In applicazione della regola generale dettata dall’art. 163 cod. proc. civ., le impugnazioni delle delibere dell’assemblea condominiale, vanno proposte con citazione, non disciplinando l’art. 1137 cod. civ. la forma di tali impugnazioni.
Possono comunque ritenersi valide le impugnazioni proposte con ricorso anziché con citazione, purché l’atto risulti depositato in cancelleria (e non anche notificato) entro il termine di giorni 30 - che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti - stabilito dal ridetto art. 1137 cod. civ.  Di seguito si riporta un estratto della sentenza:
 
Ritiene il collegio che l’art. 1137 c.c. non disciplina la forma che deve assumere l’atto introduttivo dei giudizi di cui si tratta.
Proprio nell’ambito della disciplina del condominio, infatti, l’art. 1133 c.c. prevede la possibilità del «ricorso all’assemblea» contro i provvedimenti dell’amministratore, mentre la parola «citazione», nell’art. 1131 c.c., indica tutti gli atti con cui il condominio è «convenuto in giudizio», atti che ben possono avere la forma del ricorso, quando si verte in materie per le quali così è disposto. Non è quindi significativo l’argomento lessicale, che viene ricavato dal testo dell’art. 1137 c.c., nel quale il termine “ricorso” è impiegato nel senso generico di istanza giudiziale, che si ha facoltà di proporre per ottenere l’annullamento delle deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento dì condominio.
Infatti la prescrizione del ricorso, come veste dell’atto introduttivo dei giudizi in determinate materie, è sempre accompagnata dalla fissazione di varie altre regole, intese in genere a delineare procedimenti caratterizzati da particolare snellezza e rapidità : regole che mancano del tutto con riguardo alle impugnazioni delle deliberazioni condominiali, per le quali non si dubita che siano soggette alle norme comuni di procedura.
Poiché dunque la norma in considerazione si limita a consentire ai dissenzienti e agli assenti di agire in giudizio, per contestare la conformità alla legge o al regolamento di condominio delle decisioni adottate dall’assemblea, ma nulla dispone in ordine alle relative modalità, queste vanno individuate alla stregua della generale previsione dell’art. 163 c.p.c., secondo cui «la domanda si propone mediante citazione»”. (Avv. Perrone Gianluca)