E’ Sancito il diritto dei singoli condòmini di accedere ai documenti del condominio e ottenerne copia
La nomina dell’amministratore
diviene obbligatoria quando i condòmini sono più di otto; l’amministratore è tenuto al possesso di polizza di R.C. professionale su richiesta dell’assemblea; è obbligato a provvedere al passaggio di consegne senza ulteriore compenso; salvo delibera di revoca, l’incarico dell’amministratore è rinnovato tacitamente alla scadenza annuale. All’atto di nomina, l’amministratore presenterà all’assemblea specifica analitica delle competenze pena la nullità dell’incarico; è richiesto il possesso di requisiti professionali nonchè di requisiti morali pena la revoca: diploma di scuola media di secondo grado e corso di formazione e aggiornamento professionale;  assenza di precedenti reati contro il patrimonio, non deve essere stato sottoposto a misure di prevenzione. La nomina dell’amministratore è obbligatoria anche per i casi di edilizia popolare, economica e residenziale pubblica. L’amministratore è obbligato ad adempiere agli oneri fiscali del condomionio; alla redazione del rendiconto entro 180 giorni; alla redazione dello stato patrimoniale del condominio e relazione accompagnatoria. Conservazione decennale della documentazione e la possibilità di nominare un revisore. L’amministratore provvede alla convocazione dell’assemblea tramite comunicazione a mezzo raccomandata, fax, posta elettronica. I regolamenti di condominio non possono vietare la detenzione degli animali domestici; al riguardo, la Commissione Giustizia, con apposito ordine del giorno, ha rilevato come il divieto in parola non riguarda i regolamenti cosiddetti contrattuali che sono approvati da tutti i condomini con l'adesione al regolamento formulato dal costruttore prima della costituzione del condominio, ovvero con una deliberazione assembleare unanime, perché la disposizione è collocata all'interno dell'articolo che disciplina il regolamento condominiale. Tale formula di compromesso è di fondamentale importanza perché consente da un lato di rispettare la sensibilità degli amanti degli animali, e dall'altro, in coerenza con i principi di autonomia contrattuale (articolo 1322 del codice civile), consente ai condomini di deliberare all'unanimità limitazioni ai diritti dominicali loro spettanti avuto riguardo allo stato dei luoghi. Per quanto riguarda l'efficacia nei confronti dei terzi, occorre ricordare che il carattere reale delle limitazioni convenzionali della proprietà nel condominio determina la loro opponibilità agli acquirenti a titolo particolare delle unità immobiliari, purché tali limitazioni risultino trascritte presso la Conservatoria  dei registri immobiliari a norma dell'articolo 2643 del codice civile e ciò si verifica quando sia trascritto il regolamento, ovvero quando sia trascritto l'atto di acquisto che indichi, con precisione, i vincoli a cui è sottoposto il bene oggetto della compravendita; in assenza di trascrizione, i vincoli saranno opponibili solo quando l'acquirente li abbia espressamente accettati. Al singolo condomino è riconosciuto il diritto alla ricezione radiotelevisiva con impianti individuali. E’ sanciata la possibilità di provvedere alla nomina del consiglio di condominio di 3 membri (se edificio con più di 11 unità immobiliari). Tutti i flussi finanziari del condominio (sia in entrata che in uscita) devono obbligatoriamente transitare attraverso un apposito c/c intestato al condominio. In caso di più di 20 condòmini il delegato non può rappresentare più di 1/5 dei condòmini e 1/5 del valore, la delega deve avere forma scritta; è vietato il conferimento di delega all’amministratore; in caso di supercondomini, all’assemblea dei condominii partecipa un delegato per edificio quando ogni condominio autonomo abbia più di 60 partecipanti. Il nuovo art. 1117 c.c. annovera tra le parti comuni anche gli impianti di ricezione radiotelevisivi, di flussi telematici e i sottotetti con caratteristiche strutturali e  funzionali comuni; è previsto il concetto di multiproprietà con godimento periodico; perché un bene utile a tutti i condòmini non sia da ritenersi parte comune, occorre una espressa previsione contraria da parte del titolo. La divisione delle parti comuni ai sensi dell’art. 1119 cc può avvenire solo con il consenso unanime di tutti i partecipanti al condominio. Il nuovo art. 1117-ter prevede il cambio della destinazione d’uso delle parti comuni con il voto dei 4/5 dei partecipanti e 4/5 del valore, il tutto con un nuovo e preciso iter di convocazione assembleare. Il nuovo art. 1117-bis prevede l’applicabilità della legge al supercondominio. Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini; in tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma; con la nuova disciplina sarà possibile installare impianti di energia da fonti rinnovabili ad uso esclusivo, su lastrici  tetti comuni con attività di solo controllo da parte dell’assemblea, ma senza potere di autorizzazione. Per procedere ad innovazioni di particolare interesse sociale, il quorum deliberativo è ridotto alla maggioranza degli intervenuti + ½; risultano di particolare interesse sociale, interventi volti alla sicurezza, salubrità, barriere architettoniche, contenimento energetico, impianti energie rinnovabili, parcheggi, impianti di ricezione radiotelevisivi e telematici centralizzati. Per le innovazioni ordinarie è richiesto il voto della maggioranza degli intervenuti per almeno 2/3 del valore. E’prevista la preventiva comunicazione all’amministratore per interventi su parti di proprietà o uso individuale. In materia di condominio, è disciplinato il rito della media-conciliazione con relativi obblighi dell’amministratore. E’ sancito l’obbligo per l’amministratore di attivarsi per il decreto ingiuntivo entro sei mesi dal rendiconto da cui risulta la morosità, salvo dispensa assembleare. I crediti del condominio, ove esigibili ai sensi dell’art. 63 disp. att. cod. civ. 1° comma, sono ritenuti prededucibili e preferiti ai crediti privilegiati e chirografari durante le procedure concorsuali. Novità, questa, tra le più interessanti e poco divulgata. Abbassato il quorum costitutivo di prima convocazione alla maggioranza dei partecipanti per 2/3 del valore. Fissato chiaramente il quorum costitutivo in seconda seduta in 1/3 del valore dell’edificio e 1/3 dei partecipanti. Il quorum deliberativo generico per seconda convocazione è determinato nella maggioranza degli intervenuti per almeno 1/3 del valore. E’ fatto obbligo di tenuta dei registri dell’anagrafe condominiale, dei verbali, di nomina dell’amministratore e di contabilità. Incremento delle sanzioni da € 200 e fino a € 800 in caso di recidiva. E’ facoltà del condominio l’attivazione di sito web condominiale con esportazione dei dati contabili e dei verbali, su richiesta dell’assemblea. Nelle spese, inerenti il condominio, vige il principio di solidarietà dei condòmini verso i terzi, tuttavia tale principio è sussidiario rispetto alla preventiva escussione dei morosi; comunicazione dei morosi ai fornitori creditori. Obbligo di solidarietà nelle spese tra nudo proprietario e usufruttuario.  Le tabelle millesimali possono essere rettificate o modificate all’unanimità;  la modifica o rettifica potrà essere deliberata a  maggioranza nei casi di  errore, alterazione per più di 1/5 anche di una sola u.i. per innovazioni o sopraelevazioni con spese a carico di chi ha dato luogo alla variazione.  In caso di revisione giudiziaria non è previsto il litisconsorzio necessario. Estesi gli stessi principi anche alle tabelle convenzionali. L’installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni è approvata con la maggioranza degli intervenuti e 1/2 del valore.