Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza 29.11.2011 n. 25239
Il Condominio non paga i danni cagionati da infiltrazioni d’acqua se proprietario ha cambiato destinazione d’uso dei locali.
 
In tema di danni causati da infiltrazioni di acqua, riconducibili nella fattispecie di cui all’art. 2051 cod. civ. rubricato “Danno cagionato da cose in custodia”, la Corte di Cassazione ha statuito che non sussiste l’obbligo di risarcimento danni da parte del Condominio in favore del proprietario di un magazzino se questi abbia adibito il locale a negozio, modificandone la destinazione d’uso.
Secondo l’originale impostazione adottata dai giudici di merito, la responsabilità del Condominio andava esclusa in applicazione dell’art. 844 cod. civ., avuto riguardo al concetto di normale tollerabilità delle immissioni che esclude ogni tutela in favore del proprietario asseritamente danneggiato.
La Suprema Corte, invece, ha ritenuto che la fattispecie andava esaminata sulla scorta dell’art. 2051 tenendo conto del caso fortuito e del fatto colposo del danneggiato.
Nella sentenza si legge che “la responsabilità ex articolo 2051 del codice civile sussiste in relazione a tutti i danni cagionati dalla cosa, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, il quale può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l’evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno”. La Corte di Cassazione ha, quindi, escluso la risarcibilità del danno perché chi lo aveva richiesto era proprietario di un magazzino seminterrato e tale magazzino era stato adibito a negozio pur non avendo adeguato sistema di areazione. La mancanza delle dovute norme di areazione, ha comportato l’aggravarsi delle infiltrazioni. Il proprietario del locale voleva imputare i danni al condominio in qualità di custode delle parti comuni dell'edificio.
Nel corso del giudizio di merito però era emerso che la tecnica utilizzata per la costruzione dell'edificio era idonea per un magazzino ma non per un locale commerciale. Pertanto, il fatto colposo del danneggiato è stato ravvisato nel mutamento di destinazione d’uso del locale seminterrato che da magazzino era stato trasformato in negozio.
(Avv. Gianluca Perrone)