Condominio: si applicano norme distanze se compatibili con quelle su comunione.
Cassazione civile , sez. II, sentenza 25.10.2011 n° 22092 

Con ricorso per manutenzione del possesso due soggetti, proprietari dell’appartamento al primo piano di un edificio, denunciavano che altri due individui, proprietari del sottostante appartamento, avevano realizzato tre pensiline.
A dir della difesa degli attori, sussisteva violazione del diritto di veduta e il manufatto danneggiava l’estetica della facciata. Nel contempo ne chiedevano la rimozione sull’assunto che, mediante siffatte pensiline, era possibile accedere, dal muro di cinta, all’unità immobiliare degli attori. Entrambi i giudici di merito aditi rigettavano la domanda.
La Corte territoriale aveva peraltro rilevato che dette pensiline erano state costruite “con materiale elegante e in armonia con le caratteristiche strutturali e le linee estetiche del fabbricato”, escludendo il pericolo alla sicurezza del primo piano, sulla considerazione della fragilità della lastra in policarbonato. Altresì veniva esclusa la violazione del diritto di veduta, data la trasparenza del materiale con le quali le pensiline erano state realizzate.
La Cassazione respinge ulteriormente le doglianze degli attori, rammentando la propria consolidata giurisprudenza in materia di distanze legali: queste sono rivolte a regolamentare i rapporti fra proprietà contigue e separate, e risultano applicabili altresì nei rapporti tra i condomini di un edificio condominiale qualora siano compatibili con l’applicazione delle norme particolari relative alle cose comuni (art. 1102 c.c.). Ciò, in particolare, quando l’applicazione delle norme sulle cose comuni non siano in contrasto con quelle sulle distanze.
Qualora sorga conflitto, precisa la Cassazione, prevalgono le norme sulle cose comuni e pertanto risultano inapplicabili quelle disciplinanti le distanze legali che, nel condominio degli edifici e nei rapporti fra il singolo condomino e l’ente condominiale, risultano “in rapporto di subordinazione rispetto alle prime (Cass. 6546/2010; 7044/2004; 8978/2003; 15394/2000; 9995/1998; 10704/1994)”.
Pertanto, qualora in giudizio si accerti che l’uso della cosa comune é avvenuto nell’esercizio dei poteri e nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 1102 del Codice civile, a tutela degli altri condomini, è del tutto legittima l’opera, anche se posta in essere in assenza del rispetto della disciplina che regolamenta i rapporti fra proprietà contigue, a condizione che la relativa osservanza risulti “compatibile con la struttura dell’edificio condominiale, in cui le singole proprietà coesistono in unico edificio”. 
(Avv. Gianluca Perrone)