Condominio e danni.
Cassazione civile , sez. III, sentenza 29.11.2011 n° 25239
Nel caso deciso dalla Corte di Cassazione, sentenza 29 novembre 2011, n. 25239, i giudici si sono trovati a decidere in merito ai danni che il proprietario di un locale seminterrato, dapprima adibito a magazzino e poi a locale commerciale, imputava al condominio, nella sua qualità di custode delle parti comuni dell’edificio e – specificamente – dei muri comuni, causati da infiltrazioni di acqua ed umidità.Nel corso del giudizio, era stato accertato che le lamentate infiltrazioni erano dovute alla tecnica di costruzione e di coibentazione utilizzata all’epoca della edificazione del fabbricato, che il ctu aveva ritenuto idonea per un magazzino, ma insufficiente per un locale commerciale.Secondo l’originale impostazione adottata dai giudici di merito, la responsabilità del condominio andava esclusa in applicazione dell’art. 844 c.c., avuto riguardo al concetto di normale tollerabilità delle immissioni che esclude ogni tutela in favore del proprietario asseritamente danneggiato.
La Corte di Cassazione, rilevata a chiare lettere la radicale inconferenza del riferimento all’art. 844 cod. civ., riconducono la fattispecie integralmente all’alveo dell’art. 2051 cod. civ. e impostano la questione – più correttamente – sul piano del caso fortuito e, più specificamente, del fatto colposo del danneggiato.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale il caso fortuito “può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno”.
Nella fattispecie, il fatto colposo del danneggiato, giudicato alla stregua di fattore causale da solo sufficiente a condurre all’evento dannoso e, come tale, idoneo ad interrompere qualsiasi collegamento eziologico tra la cosa in custodia (i muri comuni) e l’evento di danno (infiltrazioni di acqua ed umidità) è stato ravvisato nel mutamento di destinazione d’uso del locale seminterrato, da locale magazzino in locale commerciale, che impediva la normale aereazione del locale stesso dando corso ai danni.
La soluzione adottata dai Giudici di Legittimità si configura come espressione del principio di autoresponsabilità, desumibile non solo dall’art. 1227 cod. civ. ma anche dal dovere di solidarietà sociale sancito dall’art. 2 Cost., che si risolve in uno strumento per indurre anche gli eventuali danneggiati a contribuire affinché un pregiudizio non si verifichi ed è finalizzato ad ottenere una migliore ripartizione dei compiti tra danneggiante e vittima. (Avv. Gianluca Perrone)