Il cosiddetto decreto del Fare [1], successivamente convertito in legge [2], ha introdotto nuovamente l’obbligatorietà della mediazione civile e commerciale per una serie di materie già dettagliatamente individuate in un precedente testo normativo [3].
 
Fra le materie individuate vi è anche il condominio (oltre ai diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari).
 
Per “controversie in materia di condominio” [4] si devono intendere quelle che derivano dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni che interessano i beni comuni, la responsabilità dell’amministratore, l’impugnazione delle delibere adottate dall’assemblea condominiale, la riscossione dei contributi condominiali, la modificazione delle tabelle millesimali condominiali e la infrazione deiregolamenti condominiali.
 
Ogni qual volta, quindi, vi saranno controversie concernenti le materie condominiali così come appena individuate e descritte, sarà obbligatorio, prima di iniziare una causa dinanzi al magistrato competente, tentare di definire la lite ricorrendo, con il necessario supporto di un avvocato, ad un organismo privato di mediazione il quale, sulla base del ricorso di una delle parti (singolo condomino o amministratore) convocherà l’altra e tenterà, entro un termine di tempo ristretto, di conciliare le parti.
 
Se il tentativo fallisce, e solo in quel caso, la parte che vi ha interesse sarà libera di iniziare la causa davanti agli organi della giustizia civile.
 
Vi sono, però, alcune deroghe, che, per quanto inerisce alla materia condominiale, sono relative ai:
 
1) procedimenti di consulenza tecnica preventiva, ai fini della composizione della lite;
 
2) procedimenti di opposizione relativi all’esecuzione forzata;
 
3) procedimenti possessori, sino alla pronuncia del giudice in merito all’accoglimento o al rigetto della domanda;
 
4) procedimenti per ingiunzione e di opposizioni a questi, sino alla pronuncia sull’istanza di concessione o di sospensione della provvisoria esecuzione.
 
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[1] Decreto Legge n. 69/2013.
[2] Legge n. 98/2013.
[3] Art. 5 del D. Lgs. 28/2010.
[4] Art. 71, quater, disp. att. cod. civ.