Cani che abbaiano e reato ex art. 659 cod. pen.
 I proprietari che lasciano abbaiare i propri cani sono suscettibili di contravvenzione per disturbo della quiete pubblica. Lo stabilisce la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 2 dicembre 2010 - 14 gennaio 2011, n. 715 secondo cui se il cane abbaia anche di notte arrecando disturbo ai vicini, ne risponde penalmente il padrone dello stesso. La Suprema Corte precisa infatti che il proprietario di un cane deve evitare che sia arrecato disturbo ai vicini di casa, impedendo i rumori notturni molesti. Diversamente risponderà del reato previsto e punito dall’art. 659 codice penale, "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. 1. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309 euro . 2. Si applica l’ammenda da 103 euro a 516 euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità.
La Sentenza si riferisce ai casi in cui gli amici a quattro zampe si dimostrano troppo vivaci e il loro abbaiare va oltre la normale tollerabilità. In tal caso secondo la Suprema Corte il disturbo c’è sempre e non solo in un contesto cittadino, ma anche se il cane è tenuto in aperta campagna.
Il c.d. “danno da latrato” era già stato riconosciuto dalla Prima sezione penale della Corte di Cassazione, sentenza 29375/2009 che confermava una multa di 200 euro per disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone con tanto di risarcimento del danno ai vicini che per lungo tempo avevano dovuto sopportare il continuo abbaiare dei cani accuditi da una cinofila. Nelle motivazioni della sentenza si leggeva che gli animali spesso abbaiavano anche di notte disturbando due famiglie che vivevano nella zona. Gli ululati si sentivano anche a distanza di 100 metri.
 
La Corte di Cassazione, Sez. I Penale, con la sentenza 2 dicembre 2011 n. 44905,    è tornata ad affermare e confermare il precedente indirizzo, secondo il quale per la configurabilità della contravvenzione prevista dall’art. 659 cod. pen., trattandosi di reato di pericolo presunto, non è necessaria la prova dell'effettivo disturbo di più persone, ma è sufficiente l'idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di persone (nel caso di specie, i cani erano tenuti in un terrazzino di un appartamento circondato da altre abitazioni, situato nel pieno centro abitato).
Caso deciso dalla Corte di Cassazione: Il Gup del Tribunale di Sciacca, a seguito di opposizione al decreto penale di condanna, con il rito abbreviato, condannava M. L. ed A. G. alla pena di euro 200 di ammenda ciascuno per il reato di cui agli artt. 110 e 659, primo comma, cod. pen., per avere disturbato le occupazioni ed il riposo di T. P. non impedendo lo strepito di due cani. Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati.
(Avv. Gianluca Perrone)