Ci siamo il 18 giugno farà il suo ingresso e , sarà operativa la riforma del Condominio . La nuova disciplina , intervenendo con il sistema della novellazione  sul testo codicistico di cui agli articoli 1117 ss cc, ridefinisce le parti comuni dell’edificio , individua (art 1117 bis cc), il proprio ambito di applicazione , modifica la disciplina delle innovazioni.
l’amministrazione del condominio sarà  più professionale ed affidata a soggetti  tecnicamente più competenti, grazie alla necessità di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, dell’obbligo di formazione iniziale e periodica e la possibilità di esercizio dell’attività in forma societaria . Sarà senz’altro più trasparente, con l’obbligo, grazie alla applicazione dell’interpretazione giurisprudenziale , del conto corrente condominiale, la polizza assicurativa per la responsabilità civile, il divieto di accettare deleghe in assemblea e l’obbligo di procedere alla riscossione dei contributi condominiali.
Il nuovo testo dell’articolo 1129 del Codice civile stabilisce che, quando i condomini sono più di otto, è obbligatorio nominare un amministratore, ciò non esclude che l'amministratore  possa essere nominato anche se non ce ne sarebbe l'obbligo, ma visti gli adempimenti anche fiscali , sarebbe auspicabile sempre la nomina di un professionista.
Una interessante innovazione della legge di riforma è l’introduzione del registro anagrafe del condominio, prevista dal  novellato articolo 1130 del cc, che la inserisce , come una delle attribuzioni specifiche dell’amministratore, l’opportunità di tale registro  ai fini di trasparenza delle informazioni tra condomini (generalità degli stessi, titolarità dei diritti reali e personali sui beni, dati catastali e di sicurezza eccetera).
In merito allo specifico conto corrente del condominio, si ritiene che sia un obbligo proprio dell’amministratore, anche per il tenore letterale della nuova norma. Ciò corrisponde anche alla ratio che sottende alla giurisprudenza formatasi prima della riforma, per evitare confusione tra i patrimoni di differenti condomìni amministrati dallo stesso amministratore, nonché con il patrimonio di questi. Quanto alla figura di "rappresentante dei condomini", essa è nata dalla prassi e, fino a ora, non era prevista dalla legge, che faceva riferimento al solo amministratore di condominio che ne era il rappresentante. La riforma ha introdotto un riferimento al rappresentante del condominio all’articolo 1129 del Codice civile, ove si parla di persona con funzioni analoghe a quelle dell’amministratore, le cui generalità e i cui recapiti devono essere affissi nei luoghi di accesso del condominio.  Certamente interessante, è la regolamentazione delle decisioni assembleari, che mirano a contemperare quanto più possibile gli interessi dei singoli condomini, con l’interesse della comunità condominiale. Sempre in ambito assembleare, la legge 220/2012, conferma la possibilità, per ciascun condomino, di intervenire in assemblea anche per mezzo di un rappresentante e richiede espressamente che la delega rivesta forma scritta. Stabilisce, inoltre, che, se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini o dei millesimi. La riforma, vieta categoricamente il conferimento di deleghe all'amministratore per la partecipazione a qualunque assemblea. Tale norma rende pertanto invalide tutte le clausole dei regolamenti di condominio che contengano previsioni in tema di deleghe contrarie alla novella. Nessuna novità, invece, sul tema del conflitto di interessi
Occorrerà attendere le prime applicazioni giurisprudenziali per verificare l’adeguatezza e la completezza della riforma. Poiché alcuni aspetti della riforma, più che semplificare hanno forse creato ulteriori adempimenti soprattutto a carico degli amministratori. Ad esempio la legge 220/12 non chiarisce , in tema di obblighi di formazione degli amministratori, quali sono le materie obbligatorie, il monte ore minimo, chi può organizzare i corsi .
Ed ancora , si dovrà attendere interventi giurisprudenziali o interpretazioni del  legislatore per veder risolto e chiarito l’importante tema  dei crediti vantati dai terzi verso il condominio. La nuova legge prevede esclusivamente che  l’amministratore deve comunicare ai creditori i nomi dei condomini morosi e che i creditori devono agire prima verso di loro, lasciando per ultimi i condomini in regola con i pagamenti.
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