In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, il mancato rispetto dei limiti di emissione del rumore, stabiliti dai D.P.C.M. 01 Marzo 1991, può integrare la fattispecie prevista dal secondo comma dell'art. 659 cod.pen, non essendo applicabile il principio di specialità di cui all'art. 9 della Legge n. 689 del 1981, in quanto la fattispecie penale contiene un elemento, mutuato da quella prevista nel comma primo, estraneo all'illecito amministrativo previsto dall'art. 10, comma secondo della Legge n. 447 del 1995, che tutela genericamente la salubrità ambientale.
Però, una tale disposizione esula dal caso di specie, dove il rumore non proviene certo dall' esercizio dalla professione o di un mestiere rumoroso, non potendosi certo ritenere tale una gioielleria nei cui locali vengono installati condizionatori d'aria. Peraltro, proprio il reato previsto dal primo comma dell'art. 659 c.p. è stato contestato all' imputata e l'elemento di prova è stato desunto, non dall'accertamento tecnico contestato, ma dalle dichiarazioni della persona offesa, costituitasi parte civile, e da testi che lo hanno anch'essi avvertiti dall'appartamento della predetta.
Sennonché, nel caso di specie non si rinvengono tutti gli elementi costitutivi del reato configurato.
Infatti, in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, i rumori e gli schiamazzi vietati, per essere penalmente sanzionabile la condotta che li produce, debbono incidere sulla tranquillità pubblica - essendo l'interesse specificamente tutelato dal legislatore quello della pubblica tranquillità sotto l'aspetto della pubblica quiete, la quale implica, di per sè, l'assenza di cause di disturbo per la generalità dei consociati - di guisa che gli stessi debbono avere tale potenzialità diffusa che l'evento di disturbo abbia la potenzialità di essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se, poi, in concreto soltanto alcune persone se ne possano lamentare.
Ne consegue che la contravvenzione in esame non sussiste allorquando, i rumori arrechino disturbo,come nel caso di specie, ai soli occupanti di un appartamento, all'interno del quale sono percepiti, e non ad altri soggetti abitanti nel condominio in cui è inserita detta abitazione, ovvero, nelle zone circostanti; infatti, in tale ipotesi non si produce il disturbo, effettivo o potenziale, della tranquillità di un numero indeterminato di soggetti, ma, soltanto, di quella di determinate persone, sicché, un fatto del genere può costituire illecito civile, come tale fonte di risarcimento di danno, ma giammai assurgere a violazione penalmente sanzionabile.