Il suono di un pianoforte, gli schiamazzi, le urla, il passare l’aspirapolvere ad orari notturni, la radio e la tv a tutto volume, il rumore dei passi, gli animali, diventano immissioni acustiche moleste se eccedenti la c.d. normale tollerabilità, come previsto dall’art. 844 cod. civ.
Il criterio della normale tollerabilità delle immissioni rumorose, non essendo determinato dalla legge, può definirsi come il grado d’intensità di propagazione della molestia con riferimento alle ripercussioni di chi deve subirlo: esso è , quindi, un criterio pratico che non consente regole assolute, dovendosi sempre aver riguardo alle condizioni di tempo, luogo e persona.
 
La valutazione dei limiti di tolleranza deve farsi caso per caso obiettivamente, prendendo come riferimento un criterio comparativo consistente nel confrontare il livello medio dei rumori di fondo costituiti dalla somma degli effetti acustici interessanti una determinata zona, con quello del rumore rilevato sul luogo che subisce le immissioni.
In particolare, per aversi il superamento del limite di tollerabilità, prendendo come riferimento il livello medio dei rumori di fondo( cioè quel complesso di suoni di origine varia caratteristici della zona), le immissioni rumorose devono superare tale livello medio di oltre 3 decibel , se di notte , e 5 decibel , se di giorno(D.P.C.M. del 1° Marzo 1991).
 
E’ da precisare che , quando l’art. 844 cod. civ fa espresso riferimento al ”proprietario di un fondo” rispetto alle immissioni derivanti “dal fondo del vicino”, tali fondi possono essere anche non confinanti con quello di proprietà del soggetto danneggiato , in quanto l’immaterialità della propagazione fa si che la stessa possa superare gli stretti confini.
 
Inoltre, il concetto di normale tollerabilità si allarga quando siamo in presenza di zone destinate in tutto o in prevalenza ad insediamenti industriali, poiché la tolleranza deve essere maggiore rispetto a quella che si richiede in una località rurale o in un quartiere cittadino.
 
Il divieto di immissioni stabilito nell’art. 844 cod. civ. opera anche nei rapporti di condominio, ed il divieto posto a carico di ogni singolo condomino di eseguire attività che, pur scaturenti nella proprietà esclusiva del condomino, siano capaci di esercitare un’influenza dannosa oltre i suoi confini.
 
A ciò bisogna aggiungere che, qualora il regolamento faccia divieto di svolgere determinate attività in certi orari, non occorre accertare , per ritenere l’attività come illegittima, se questa costituisca oppure no immissione vieta a norma dell’art. 844 c.c. in quanto le norme regolamentari possono legittimamente imporre limitazioni al godimento della proprietà esclusiva anche in forma diversa e maggiore da quelle stabilite dalla legge.
 
 
La legge quadro sull’inquinamento acustico ( l. 26/10/95 n. 447) ed il con seguente regolamento d’attuazione, ha fornito la definizione stessa di “inquinamento acustico“, specificando che con questo termine si intende “l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento dell’ecosistema, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi“.
Tuttavia può accadere che le immissioni, seppur rientranti nei limiti di tale legge, siano comunque intollerabili ai sensi dell’art. 844 c.c.: bisogna infatti sempre accertare in concreto la nocività delle immissioni per la salute dell’individuo.

Cosa fare in caso di immissioni di rumore intollerabili?
 
Nel caso di immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c. sorgono a favore del proprietario danneggiato:
  1. a) l’azione reale inibitoria che si inquadra all’interno dell’azione negatoria servitutis regolata dall’art. 949 cod. civ. , volta ad eliminare le cause delle immissioni e può essere rivolta sia al proprietario del fondo sia all’autore materiale delle stesse;
  2. b) l’azione risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. volta ad ottenere un indennizzo per le immissioni nocive , anche in dipendenza della lesione del diritto alla salute genericamente inteso ex art. 32 Cost.;
  3. c) l’azione di manutenzione contro il condominio , in persona dell’amministratore, al fine di far cessare le turbative al possesso del proprio appartamento che si concretino nell’immissione di rumori intollerabili provenienti da parti comuni dell’edificio.
 
La strada più corretta da percorrere, quindi, è quella di proporre un’azione inibitoria a norma dell’art. 844 cod. civ. , avente natura reale e rientrante nel paradigma delle azioni negatorie preposte a difesa del diritto di proprietà, in modo da avere l’accertamento giudiziale , nei confronti degli attuali proprietari ed aventi causa, dell’infondatezza della pretesa relativa al diritto di produrre immissioni che superino la normale tollerabilità.
Parte della dottrina ritiene anche che l’azione inibitoria possa avere anche carattere personale, quale azione di risarcimento in forma specifica ai sensi dell’art. 2058 cod.civ., quando l’attore voglia ottenere esclusivamente il divieto del comportamento illecito dell’autore materiale delle immissioni , anche quando esso non sia il proprietario del fondo.
 
E’ anche ammissibile ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. ,per far cessare le immissioni moleste, solo qualora , nel ricorso stesso, venga prospettata la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile: consigliamo, in ogni caso , prima di instaurare qualsiasi controversia, di munirsi di appositi accertamenti fonometrici realizzati sulla base dei metodi di misurazione previsti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991.