Redazione del regolamento di condominio: affidamento dell’incarico ad un tecnico-professionista o stesura in seno all’assemblea?
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1138 comma primo c.c. “quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione”.
Il secondo comma del medesimo articolo specifica che “ciascun condomino può prendere l'iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente”.
Occorre ricordare che il regolamento può anche essere contrattuale, ossia approvato e sottoscritto da tutti i partecipanti al condominio, e che in tal caso lo stesso può contenere limitazioni alle facoltà d’uso della parti di proprietà comune ed esclusiva. Tali limiti, come ha sottolineato la Corte di Cassazione “possono essere formulati nel regolamento sia mediante la elencazione delle attività vietate (in tal caso, al fine di stabilire se una determinata destinazione sia vietata o limitata, basterà verificare se la destinazione stessa sia inclusa nell'elenco) sia mediante riferimento ai pregiudizi che si ha intenzione di evitare (in questo secondo caso, naturalmente, al fine suddetto, è necessario accertare la idoneità in concreto della destinazione contestata a produrre gli inconvenienti che si vollero evitare)” (Cass., n. 1560 del 1995; Cass., n. 9564 del 1997; Cass., n. 11126 del 1994)” (cfr. Cass. 18 settembre 2009 n. 20237).
Chi deve redigere il regolamento condominiale? E’ necessario rivolgersi ad un tecnico oppure ogni condomino o tutti insieme potranno prendere l’iniziativa di redigerlo? Praticamente chiunque può formulare una proposta di regolamento senza doversi obbligatoriamente rivolgere ad un tecnico/professionista. Certamente ragioni di opportunità possono consigliare una simile scelta.
Affidarsi ad un esperto del settore vuol dire evitare di porre in essere dei documenti che rischiano di aumentare la complessità di gestione e magari il contenzioso.
Saper individuare le giuste modalità di limitazione e utilizzo delle parti comuni dell’edificio sta a significare consentire una maggiore serenità nella vita condominiale.
La scelta di affidare l’incarico ad un professionista per la redazione del regolamento condominiale, oltre ad avere un costo, può voler significare miglior godimento della propria unità immobiliare.
(Avv. Gianluca Perrone)