decidere in merito a: Ø la nomina, la revoca o la riconferma dell'amministratore, le liti giudiziarie che esorbitino dalle attribuzioni dell'amministratore, la ricostruzione dell'edificio e le riparazioni straordinarie di notevole entità, che devono essere approvate in ogni caso con la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio; Ø innovazioni dirette ad ottenere il più comodo o il miglior rendimento delle cose e/o impianti comuni e la costruzione di nuovi impianti e/o servizi comuni, che devono essere approvate con la maggioranza dei condomini che rappresentino almeno i due terzi del valore dell'edificio, salvo il disposto di leggi speciali; Ø argomenti per i quali leggi speciali dispongono maggioranze diverse da quelle elencate dall’art. 1136 c.c.; Ø modifiche e/o integrazioni del regolamento di condominio, l’alienazione di parti comuni del condominio, la modifica delle tabelle millesimali ed in generale ala disponibilità all'uso delle parti esclusive dei singoli condomini, che devono essere approvate in ogni caso con l'unanimità dei condomini che rappresentino la totalità del valore millesimale dell'edificio. Ovviamente, poiché la validità delle deliberazioni assembleari è direttamente collegata all’oggetto specifico, ogni singolo capo della delibera deve essere approvato con la maggioranza richiesta dalla legge. Una stessa delibera può, dunque, essere valida per alcuni capi, ed annullabile per altri per mancanza del quorum deliberativo. Ai fini del calcolo delle maggioranze sopra prescritte per l’approvazione delle delibere assembleari, si può tenere conto solo del voto espresso dai condomini presenti al momento della votazione, poiché solo il momento della votazione determina la fusione della volontà dei singoli condomini creativa dell’atto collegiale (Cass. 13-2-99, n. 1208, Cass. 23-2-99, n. 1510). Ne deriva, pertanto, che non si può computare, ai fini del quorum deliberativo, il voto favorevole espresso dal condomino che si sia allontanato prima della votazione dichiarando di accettare la decisione della maggioranza. Le deliberazioni regolarmente assunte di regola non sono mai irrevocabili e sono, quindi, suscettibili di essere modificate o revocate da una valida deliberazione successiva. Le nuove deliberazioni, infatti, purché approvate nei modi e con le formalità di legge o di regolamento, sono perfettamente valide e sono obbligatorie per tutti i condomini, anche se, eventualmente quelle anteriori, revocate e modificate, siano state prese all’unanimità e le seconde con la maggioranza minima prevista in ordine all’oggetto di ciascuna deliberazione e al tipo di assemblea (Cass. 12-4-76, n. 1281).
L’assemblea dei condomini
Attribuzioni dell’assemblea dei condomini, assemblea ordinaria e straordinaria, costituzione dell’assemblea, partecipazione del conduttore, deliberazioni
Avv. Federica Malagesi
di Roma, RM
Letto 4505 volte dal 18/06/2009
decidere in merito a: Ø la nomina, la revoca o la riconferma dell'amministratore, le liti giudiziarie che esorbitino dalle attribuzioni dell'amministratore, la ricostruzione dell'edificio e le riparazioni straordinarie di notevole entità, che devono essere approvate in ogni caso con la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio; Ø innovazioni dirette ad ottenere il più comodo o il miglior rendimento delle cose e/o impianti comuni e la costruzione di nuovi impianti e/o servizi comuni, che devono essere approvate con la maggioranza dei condomini che rappresentino almeno i due terzi del valore dell'edificio, salvo il disposto di leggi speciali; Ø argomenti per i quali leggi speciali dispongono maggioranze diverse da quelle elencate dall’art. 1136 c.c.; Ø modifiche e/o integrazioni del regolamento di condominio, l’alienazione di parti comuni del condominio, la modifica delle tabelle millesimali ed in generale ala disponibilità all'uso delle parti esclusive dei singoli condomini, che devono essere approvate in ogni caso con l'unanimità dei condomini che rappresentino la totalità del valore millesimale dell'edificio. Ovviamente, poiché la validità delle deliberazioni assembleari è direttamente collegata all’oggetto specifico, ogni singolo capo della delibera deve essere approvato con la maggioranza richiesta dalla legge. Una stessa delibera può, dunque, essere valida per alcuni capi, ed annullabile per altri per mancanza del quorum deliberativo. Ai fini del calcolo delle maggioranze sopra prescritte per l’approvazione delle delibere assembleari, si può tenere conto solo del voto espresso dai condomini presenti al momento della votazione, poiché solo il momento della votazione determina la fusione della volontà dei singoli condomini creativa dell’atto collegiale (Cass. 13-2-99, n. 1208, Cass. 23-2-99, n. 1510). Ne deriva, pertanto, che non si può computare, ai fini del quorum deliberativo, il voto favorevole espresso dal condomino che si sia allontanato prima della votazione dichiarando di accettare la decisione della maggioranza. Le deliberazioni regolarmente assunte di regola non sono mai irrevocabili e sono, quindi, suscettibili di essere modificate o revocate da una valida deliberazione successiva. Le nuove deliberazioni, infatti, purché approvate nei modi e con le formalità di legge o di regolamento, sono perfettamente valide e sono obbligatorie per tutti i condomini, anche se, eventualmente quelle anteriori, revocate e modificate, siano state prese all’unanimità e le seconde con la maggioranza minima prevista in ordine all’oggetto di ciascuna deliberazione e al tipo di assemblea (Cass. 12-4-76, n. 1281).
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