FALSITÀ IN SCRITTURA PRIVATA DEL VERBALE DI ASSEMBLEA CONDOMINIALE MODIFICATO: È REATO SE PRESENTATO COME COPIA?
 
Corte di Cassazione, sez. V, 13 marzo 2012, n. 9608 L’alterazione della copia fotostatica di un documento, priva di attestazione di autenticità, esibita come tale e senza farla valere come originale, non integra il delitto di falsità materiale; ciò in quanto la copia, pur avendo la funzione di assumere l'apparenza dell'originale, mantiene tuttavia la sua natura di mera riproduzione e non può acquisire una valenza probatoria equiparabile a quella del documento originale, se non attraverso l'attestazione di conformità legalmente appostavi
Nello specifico era accaduto che una signora, nel corso di un giudizio civile, nel quale era parte in rappresentanza del condominio di cui era amministratrice, avesse prodotto una copia di un verbale di assemblea condominiale, difforme dall'originale per la rimozione di un capoverso e per l'aggiunta di altro capoverso, estraneo al testo della delibera adottata.
La Corte d’Appello aveva riconosciuto l’amministratore condominiale responsabile del delitto di cui all’art. 485 cod. pen, che prevede che "chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni", condannandola, pertanto, alla pena di legge.
Contro tale sentenza l’amministratore del condominio aveva proposto ricorso in Cassazione, sostenendo la tesi della evidente e palese non autenticità della natura di una copia fotostatica.
Ed i magistrati della V Sezione della Suprema Corte di Cassazione gli hanno dato ragione, con la sentenza del 13 marzo 2012 (n. 9608), affermando che “è principio ormai da tempo consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità quello per cui l'alterazione della copia fotostatica di un documento, priva di attestazione di autenticità, esibita come tale e senza farla valere come originale, non integra il delitto di falsità materiale; ciò in quanto la copia, pur avendo la funzione di assumere l'apparenza dell'originale, mantiene tuttavia la sua natura di mera riproduzione e non può acquisire una valenza probatoria equiparabile a quella del documento originale, se non attraverso l'attestazione di conformità legalmente appostavi”( in tal senso vedasi ,altresì Cass. Sez. V, n. 7385/08 del 14/12/2007,  Cass.; Sez. V, n. 34340 del 08/06/2005; Cass.,Sez. V, n. 4406 del 04/03/1999).
(Avv. Gianluca Perrone)