L' amministratore dura in carica un anno, ma al termine del mandato non decade automaticamente potendo continuare la propria attività, a meno di esplicita volontà contraria da parte dei condomini (Cass., n. 2099, 30 giugno 1999), fino alla nomina del nuovo amministratore per garantire la continuità della gestione.   L' amministratore può essere revocato ( art. 1129, comma 2 e 3, cod. civ.) : A) in ogni momento, dall'assemblea (con le stesse maggioranze previste per la nomina);   B) dal tribunale, su ricorso di ciascun condomino: 1.         quando, avendo ricevuto una citazione o un provvedimento dall'autorità amministrativa aventi un contenuto che esorbita dalle sue attribuzioni, egli non ne dà, senza indugio, notizia all'assemblea; 2.         se per 2 anni consecutivi non ha reso il rendiconto della sua gestione; 3.         quando vi siano fondati sospetti di gravi irregolarità.   Alla cessazione del suo mandato, l’amministratore ha l’obbligo di restituire ai condomini quanto ricevuto a causa dello svolgimento  dell’incarico, tra cui i documenti concernenti la gestione e non può in alcun modo trattenerli finchè non venga rimborsato delle somme anticipate per conto del condominio (Cass. 3-12-99, n. 13504).