Ai sensi dell’art. 1130 c.c. l’amministratore ”alla fine di ciascun anno deve rendere il conto della sua gestione”. Al rendiconto dell’amministratore di condominio, il quale svolge un ufficio assimilabile al mandato con rappresentanza (Cass. 12-2-97, n. 1286), è applicabile il principio relativo all’obbligo di giustificazione delle singole partite ex art. 263 c.p.c. Nello specifico, il procedimento di rendiconto è fondato sul presupposto dell’obbligo di una parte, derivante dalla legge o dall'accordo delle parti, di rendere il conto all'altra parte, facendo conoscere il risultato della propria attività, in quanto rifluente nella sfera di interessi patrimoniali altrui. Tale obbligo può ritenersi adempiuto solo quando colui che vi è tenuto ha assolto l'onere di fornire la prova non soltanto della quantità e qualità dei frutti percetti o delle somme incassate, nonché dell'entità e della causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto che consentano di individuare e vagliare le modalità con cui l'incarico è stato eseguito, e di stabilire, anche in relazione ai fini da perseguire e ai risultati raggiunti, se l'operato di chi rende il conto si sia adeguato ai criteri di buona amministrazione. L’amministratore, dunque, in adempimento del proprio obbligo di rendiconto, è tenuto a rendere i conti della gestione alla collettività condominale, in occasione dell'assemblea annuale chiamata ad approvare il bilancio consuntivo. Detto obbligo può essere assolto senza speciali forme, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi necessari per rendere intelligibili, ai singoli condomini, le modalità di impiego dei fondi anticipati dai medesimi per la gestione del condominio, con l’enunciazione delle spese, suddivise per categorie e ripartite tra i condomini in proporzione delle rispettiva quote (Cass. 25-11-75, n. 3936). ****     *****     ***** Vi è tuttavia un ulteriore onere che grava sull’amministratore al momento della presentazione del rendiconto, e dal cui adempimento è direttamente connessa la validità della delibera di approvazione del consuntivo: l’esibizione di tutta la documentazione giustificativa del rendiconto (fatture quietanzate dei fornitori, etc.). ai condomini che ne facciano richiesta.   Ciò in quanto, a norma dell’ articolo 1105 comma 3 del Codice civile – applicabile ex art. 1139 c.c. al condominio - per la validità delle delibere della maggioranza è richiesto che tutti i partecipanti siano preventivamente informati dell'oggetto dell'assemblea. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha espressamente sancito che "benché l’amministratore del condominio non abbia l'obbligo di depositare la documentazione giustificativa del bilancio negli edifici, egli è tuttavia tenuto a permettere ai condomini che ne facciano richiesta di prendere visione ed estrarre copia, a loro spese, della documentazione contabile, gravando sui condomini l'onere di dimostrare che l’amministratore non ha loro consentito di esercitare detta facoltà" (cassazione, 28 gennaio 2004, n. 1544). L’inadempimento da parte dell’amministrare del predetto obbligo, come anticipato, influisce in modo determinante sulla validità della delibera di approvazione del consuntivo. Sul punto, infatti, la giurisprudenza è univocamente orientata nel ritenere che “in materia di condominio degli edifici, la violazione del diritto di ciascun condomino di esaminare, a sua richiesta e secondo adeguate modalità di tempo e di luogo, la documentazione attinente ad argomenti posti all’ordine del giorni di una successiva assemblea condominiale, determina, in quanto incidente sul procedimento di formazione delle maggioranze assembleari, l’annullabilità della delibera di approvazione del medesimi. (Cass. 28-1-2004, n. 1544)