La materia è disciplinata dall'art. 1130, n. 3 c.c.: " L'amministratore deve:... 3) riscuotere i contributi ed erogare le spese correnti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edeficio e per l'esercizio dei servizi comuni" e dall'art. 63, comma 1, disp. att. c.c.: "Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi".
L'amministratore, quindi, deve ( e non "può") riscuotere le quote necessarie per il funzionamento del condominio e, all'occorrenza, agire con tempestività per incassarle coattivamente, astenendosi dall'anticipare qualunque propria somma per i condomini.
L'amministratore ha pertanto il dovere (art. 1130, n.2 c.c.) e il potere (art. 63 disp. att. c.c.) di riscuotere i contributi, anche con azione giudiziaria, senza necessità di essere a ciò specificatamente autorizzato dall'assemblea. Per il recupero delle quote e debiti dei singoli verso il condominio, all'amministratore è quindi concessa la legittimizione a procedere in via giudiziaria, sia nelle forme ordinarie, mediante cioè citazione, sia nelle forme speciali del decreto ingiuntivo (procedimento giudiziario rapido) avanti al Tribunale o Giudice di Pace nella cui circostizione è situato lo stabile condominiale. La nuova formulazione dell'articolo in questione, introdotta dalla riforma della disciplina del condominio, migliora le possibilità di recupero forzoso del credito nei confronti dei condomini morosi, tutelando quindi maggiormente la posizione dei condomini in regola con i pagamentei. Gli amministratori avranno sicuramente una freccia in più al proprio arco per cercare indirettamente di obbligare i condomini al puntuale rispetto delle scadenze di pagamento.
Il decreto ingiuntivo è uno speciale provvedimento di condanna a pagare una somma di denaro  (art. 633 c.p.c.) in relazione ad un credito munito di prova scritta o rientrante in particolari categorie. A tale provvedimento si giunge attraverso un procedimento senza che si instauiri il contraddittorio con il debitore, che è eventuale e subordinato alla opposizione di quest'ultimo.
Il giudice adito con ricorso dal creditore, verificata l'esistenza dei presupposti di legge, emmette il decreto ingiuntivo a carico del debitore, ingiungendo a questi di pagare entro il termine di 40 giorni dalla notifica; tale decreto può esaurire l'intervento del giudice, svolgere efficacia e passare in giudicato: ciò si verifica se il destinatario dell'ingiunzione non propone opposizione entro il termine breve di 40 giorni.
L'amministratore può autonomamente richiederlo una volta che l'assemblea abbia approbvato il rendiconto preventivo o consuntivo con i relativi piani di riparto, nonostante la mancanza in tale delibera di una autorizzazione esplicita dell'assemblea a procedere per il recupero del credito nei confronti dei condomini morosi. Deve farlo tramite un suo legale di fiducia.