Conto corrente condominiale: amministratore può aprirlo senza autorizzazioni.
Cassazione civile , sez. I, sentenza 10.05.2012 n° 7162
 La Corte di Cassazione, con la sentenza 10 maggio 2012 n. 7162, ha affermato il principio secondo il quale, l’amministratore di condominio per aprire un conto corrente non necessita di autorizzazione da parte dell’assemblea.
La gestione condominiale comporta l’obbligo per l’amministratore di rendere conto della gestione. Tale obbligo è legato al diritto dei proprietari di poter verificare quanto affermato dall’amministratore del condominio in merito alla gestione annuale, cioè poter sapere con certezza le date (giorno per giorno) di tutti i movimenti di denaro (in entrata e in uscita).                  In questo contesto, uno dei mezzi a tutela dei proprietari è il c.d. conto corrente del condominio, il quale permette di ricostruire le entrate ed uscite in un dato periodo.
Per aprire tale conto, infatti, non ha necessità di specifiche autorizzazioni da parte dell’assemblea che, invece, servirebbero nella ipotesi di apertura di una linea di credito.   La banca può rivalersi direttamente nei confronti del condominio per uno scoperto nel conto acceso dall’amministratore.
Così i giudici della Cassazione, nella sentenza in oggetto, hanno precisato che non si può affermare che la mancata apertura di un conto corrente separato (rispetto al patrimonio personale dell’amministratore) rappresenterebbe una irregolarità tale da comportare la revoca del mandato allo stesso, bensì è possibile sostenere che, pur in mancanza di specifiche norme che ne facciano obbligo, l’amministratore è tenuto a far affluire i versamenti delle quote condominiali su di un separato conto corrente intestato al condominio.
Altresì, l’art. 1129 c.c. prevede l’obbligo per l’amministratore di far transitarle somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o dai terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio.
L’obbligo in esame sussiste indipendentemente dal numero dei condomini. Se c’è un amministratore nominato scatta nei suoi confronti l’obbligo di aprire il conto corrente. In caso contrario non ci sarà nessun obbligo di apertura del conto corrente, che è un obbligo proprio dell’amministratore, mentre l’assemblea è libera di individuare altri strumenti di gestione condominiale.
L’autorità Garante per la Privacy ha affermato il diritto di accesso alla documentazione inerente il conto corrente condominiale, in favore di ciascun condomino, che può chiedere all’amministratore copia integrale dei documenti inerenti il c/c.
 (Avv. Gianluca Perrone)