A molti di coloro che vivono in condominio sarà capitato di chiedersi come far fronte allo stato di morosità di un condòmino che non corrisponde la propria quota di oneri condominiali.
Ebbene, la soluzione giuridica del caso di specie risiede nell'art.  1130 n. 3 del Codice Civile il quale prevede tra le attribuzioni dell'amministratore anche quella di "riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;".
A mente del succitato articolo, quindi, il condominio, in persona del proprio amministratore, potrà agire dinanzi la competente Autorità Giudizaria per chiedere l'emissione di un Decreto Ingiuntivo contro il condòmino inadempiente.
Ma, affinchè tale Decreto Ingiuntivo possa avere l'efficacia esecutiva prevista dall'art. 63, co. 1 Disp. Att. Codice Civile che a tal proposito dispone "... Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea l'amministratore può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione", è necessario che l'assemblea abbia approvato sia il bilancio consuntivo delle spese ordinarie e straordinarie, sia la loro ripartizione.
Tanto è vero che, in caso di mancanza di approvazione, la Corte di Cassazione, con giurisprudenza ormai consolidata si è pronunciata statuendo che la conditio sine qua non, che permette all'amministratore del condominio di agire in giudizio ai sensi dell'art. 63, co. 1 Disp. Att. Codice Civile, contro il condòmino moroso anche in mancanza di apposita autorizzazione dell'assemblea è la preventiva approvazione del bilancio consuntivo delle spese ordinarie e/o straordinarie e della loro ripartizione.
A conforto di quanto esposto, si riporta di seguito la sentenza della Cass. civ., n. 27292/05: " L'amministratore di un condominio e' legittimato ad agire - ed a chiedere, percio', l'emissione del decreto ingiuntivo previsto dall'art. 63 disp. att. cod. civ. - contro il condòmino moroso per il recupero degli oneri condominiali, una volta che l'assemblea condominiale abbia deliberato sulla loro ripartizione, nonostante la mancanza dell'autorizzazione a stare in giudizio rilasciata dall'assemblea medesima; e, poiche' la fonte di tale potere discende dall'approvazione assembleare del piano di ripartizione, non v'e' ragione di distinguere tra gli oneri condominiali relativi a spese ordinarie e quelli riguardanti le spese straordinarie".
Riferimenti normativi: 
Art. 1130, n.3 del Codice Civile;
Art. 634 del c.p.c;
Art. 63 Attuazione del Codice Civile;
Cass. civ., n. 27292/05.

Avv. Sabrina Schifano
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