L’amministratore di condominio è legittimato ad agire in giudizio per far constatare l’alterazione del decoro.
  L’amministratore di condominio è legittimato ad agire in giudizio tanto nei confronti dei condomini quanto verso terzi, al fine di tutelare le ragioni del condominio. Si pensi al caso di un condomino che, compiendo dei lavori sulle parti comuni (o di proprietà esclusiva) dell’edificio, altera il decoro dello stabile. In un caso come questo ci si domanda se l’amministratore ha il potere di agire per fare accertare l’alterazione del decoro e chiedere il ripristino dello stato dei luoghi?
Preliminarmente è utile ricordare che cosa deve intendersi per decoro architettonico e cosa per alterazione, “per decoro “deve intendersi l’estetica data dall’insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia, e che quindi contribuiscono a conferirgli una specifica identità” (Cass. n. 851/07). Non solamente: sono sempre gli ermellini a specificare che “nessuna influenza in proposito può essere riconosciuta alla maggiore o minore visibilità di esse o alla loro non visibilità in relazione ai diversi possibili punti di osservazione rispetto all'edificio condominiale, trattandosi di una tutela accordata in sè e per sè a prescindere da situazioni contingenti in quanto correlata soltanto alla esigenza di salvaguardare determinate caratteristiche architettoniche unitariamente considerate dello stabile condominiale” (Cass. n. 851/07).
L’alterazione deve corrispondere ad una modificazione in senso peggiorativo dell’estetica dell’edificio. Inoltre “l’apprezzabilità dell’alterazione del decoro deve tradursi in un pregiudizio economico che comporti un deprezzamento sia dell’intero fabbricato che delle porzioni in esso comprese, per cui, sotto tale profilo, è necessario tener conto dello stato estetico del fabbricato al momento in cui l’innovazione viene posta in essere” (Cass. 25 gennaio 2010 n. 1286).
Da quanto sopra esposto è possibile affermare l’esistenza della legittimazione attiva dell’amministratore di condominio. 
In una causa recentemente affrontata dalla Corte di Cassazione, un condomino sosteneva che all’alterazione del decoro può seguire “un’opposizione facoltativa” dei singoli condomini controinteressati e non dell'amministratore, atteso che questi è carente di legittimazione ad agire per l'azione ripristinatoria non avendo conseguito apposita delibera autorizzativa da parte dell'assemblea” 
Secondo la Suprema Corte, invece, “ la Corte territoriale ha invero correttamente ribadito la legittimazione dell'amministratore anche in relazione alla dedotta alterazione del decoro dell'edificio, "rientrando tale atto, diretto a conservare l'esistenza delle parti comuni condominiali, negli atti conservativi dei diritti, che pertanto, ai sensi dell'art. 1130 c.c., n. 4, è attribuito all'amministratore".
Avuto riguardo alla sentenza delle Sezioni Unite (n. 18331 del 6.8.2010) nella fattispecie è comunque intervenuta da parte dell’assemblea condominiale la delibera autorizzativa dell’amministratore a resistere al presente ricorso per cassazione, con la contestuale ratifica dell’intero suo operato. (Cass. 23 maggio 2012 n. 8152). (Avv. Gianluca Perrone)