Il Tribunale di Mantova, con sentenza n°809/12 del 31/10/2012 estensore dott.ssa De Simone, ha condannato l'istituto di credito collocatore, per conto di una società di assicurazioni, di una polizza unit linked formalmente denominata assicurazione sulla vita, a risarcire il danno subito dal risparmiatore a seguito del mancato rispetto della regolamentazione prevista dal D.Lgs.58/1998 e del Reg.Consob 11522/1998, applicabili, ratione temporis, alla fattispecie di cui è occupato il Tribunale.
L'istituto di credito aveva promosso il prodotto assicurativo ad una propria cliente la quale, alla scadenza contrattuale aveva subito una notevole perdita di denaro in conto capitale. Il Tribunale ha ritenuto che, nonostante la formale definizione del prodotto come assicurazione sulla vita, il reale contenuto dello stesso non corrispondesse al genus dei contratti assicurativi sulla vita, posto che nelle assicurazioni sulla vita l'assicuratore, verso pagamento di un premio si obbliga a pagare all'assicurato un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana, mentre nel caso posto all'attenzione del Tribunale l'evento riguardante la vita incideva solo in misura insignificante sul quantum, mentre non era al verificarsi di alcun evento cheera collegato il pagamento in sè, ma alla scadenza del contratto stabilita in anni otto. Secondo il Giudice, a prescindere dal nomen iuris attribuito dalle parti, l'operazione posta in essere era da qualificarsi di natura finanziaria e quindi sottoposta alla disciplina dell'intermediazione finanziaria, a nulla rilevando che soltanto con il D.Lgs. 303/2006 il legislatore abbia sottoposto espressamente i prodotti assicurativi con matrice finanziaria alla disciplina dell'intermediazione mobiliare, non potendo negarsi che il prodotto di cui si discuteva in causa, una polizza unit linked, rientrasse comunque nell'art.1 co.1 lett.u) del D.Lgs.58/1998 che disciplina ogni altra forma di investimento di natura finanziaria.
Il Tribunale, alla luce di tali considerazioni, valutava che l'istituto di credito, nella fase di trattativa precontrattuale precedente la stipula del contratto, non avesse rispettato l'obbligo di acquisire le informazioni necessarie dal cliente (c.d. informazione passiva) e neppure avesse operato in modo che la stessa fosse stata adeguatamente informata (c.d. informazione attiva). Dalla violazione dei doveri di comportamento che la legge pone a carico degli intemediari finanziari prima della conclusione del contratto di intermediazione e prima delle singole operazioni di investimento il Giudice, accogliendo la domanda della cliente dell'istituto di credito, faceva discendere la responsabilità precontrattuale della banca con conseguente obbligo di risarcimento dei danni subiti, quantificati nella differenza tra la somma investita, rivalutata annualmente, e quella percepita alla scadenza contrattuale,