Riferimenti Generali

Il Portogallo ha aderito alle convenzioni internazionali sugli strumenti cambiari ed assegni. Relativamente alle norme cambiarie ha aderito alla  Convenzione di Ginevra del 7 luglio 1930; mentre relativamente agli assegni ha aderito alla Convenzione di Ginevra del 19 Marzo 1931, entrambe le convenzioni sono state ratificate in Portogallo dal Decreto nº 23.721, de 29 de Marzo de 1934. Questa ratifica ha dato origine a due testi unici, il LULL (Lei Uniforme Letras e Livranças) relativa ai titoli cambiari e il LUCH (Lei Uniforme Cheques) relativa agli assegni.

CAMBIALE

In Portogallo esiste sia la cambiale (letra) che la tratta (livrança).

La forma più comune ed usata nelle relazioni commerciali tra imprenditori è la cambiale (letra) mentre nelle relazioni con la banca è usata con più frequenza la tratta (livrança).

Alla tratta (livrança) è applicata la normativa della cambiale salvo piccole modifiche, e forma di intervento delle parti. Per esempio nella tratta l’accettante passa ad essere il sottoscrittore.

Emissione e forma della cambiale

Nei termini dell’art. 1 del Decreto-Lei n.º 23 721, del 29 Marzo 1934 (LULL) i requisiti essenziali della cambiale sono:

- L’uso della parola “cambiale” (in portoghese “letra”) inserita nel testo del titolo cambiario ed espressa nella langua del titolo. (nel caso di cambiale portoghese  la parola sarà “letra”  mentre per la tratta portoghese la parola sarà “livrança”)

- l’ordine incondizionato di pagare una determinata somma monetaria

- Il nome di colui che è obbligato al pagamento (sacado)

- La data di pagamento (in assenza della quale la cambiale si considera pagabile a vista)

- Il luogo di pagamento

- Il nome della persona alla quale, o all’ordine della quale, si deve effettuare il pagamento. (Beneficiário)

- La data ed il luogo di emissione (in assenza della menzione del  luogo si considera che il luogo di emissione e di pagamento coincidono con il luogo apposto accanto al nome del traente/beneficiario)

- Firma di colui che emette la cambiale o tratta (traente) – che dovrà essere accettata dal debitore.

Per facilità esistono in circolazione in Portogallo dei moduli di cambiali e tratte pre-stampati di case editrici o del ministero delle finanze. Tuttavia nulla impedisce alle parti di elaborare autonomamente delle cambiali a patto che il documento, per essere cambiale o tratta con i rispettivi effetti legali, contengano gli elementi essenziali sopra elencati.

I requisiti sopra elencati devono essere distinti tra essenziali e non essenziali. Ovvero requisiti la cui assenza non determina, per il documento, la perdita della qualifica come titolo cambiario e quelli che determinano la nullità della cambiale come titolo cambiario. Non sono essenziali solo “la data di pagamento” e “la data luogo di emissione”.

In Portogallo le tratte e le cambiali sono soggette a bollatura fiscale - in questo momento (2012) il valore della bollatura delle cambiali è pari a 0,5% del valore della cambiale. Tuttavia una eventuale non bollatura non inficerà il suo valore come titolo cambiario ed esecutivo, esistendo una semplice e mera irregolarità fiscale sanabile a posteriori.

 Girata

Tutte le cambiali, anche quelle che non contengono la menzione espressa “all’ordine” sono girabili a terzi, e questi a sua volta la possono girare ad altri.

La cambiale non è girabile solo se contiene espressamente la menzione “non all’ordine” o una menzione equivalente (non girabile - girata vietata – ecc…).

La girata si concretizza attraverso la firma del beneficiario sul retro della cambiale o, caso non ci sia spazio in un allungamento della stessa da creare con un foglio bianco delle stesse dimensioni della cambiale.

La girata non può essere parziale ne condizionata. La violazione di questa norma comporta la nullità della girata.

Colui che effettua la girata garantisce sia l'accettazione del debitore che il pagamento della cambiale

Al beneficiario di girata non possono essere opposti da parte del debitore, inadempimenti contrattuali del traente al fine di evitare il pagamento, salvo che si dimostri il beneficiario della girata non ne avesse conoscenza prima della girata.

Accettazione

L’accettazione si esprime attraverso la menzione “accettata” (aceite) seguita dalla firma del debitore o semplicemente dalla firma del debitore nella parte anteriore della cambiale.

La cambiale può essere presentata per accettazione del debitore in qualsiasi momento anteriore alla data di scadenza. Il beneficiario può specificare nella cambiale se la stessa deve essere presentata per accettazione con o senza data specifica.

Le cambiali a vista devono essere presentate ad accettazione nel termine di 1 anno dalla sua emissione. Il beneficiario può allungare o ridurre questo termine, i beneficiari della girata  possono a loro volta ridurre questa scadenza ( ma non allungarla).

Avvallo

La cambiale può essere nella sua totalità o in parte garantita da un avvallo dato da un terzo o da uno dei sottoscrittori della cambiale (supponiamo un sottoscrittore della cambiale in qualità di legale rappresentante di una azienda, che da un avvallo personale).

L’avvallo si esprime attraverso una formula del tipo: “bom para aval” (valido per avvallo) o formula equivalente, come “dou o meu aval” (do il mio avvallo) seguito dalla firma dell'avvallante. L’avallo deve indicare la persona che si garantisce, in caso di assenza si considera che l’avallante garante il beneficiario della cambiale. É quindi importantissimo che si esprima letteralmente e graficamente che si da l’avvallo al debitore (sacado) con una formula del tipo “dou o meu aval ao sacado” seguito dalla firma dall’avallante. Caso contrario si presume che l’avvallo è dato al beneficiario (in possibili girate) diventando cosi un avvallo inutile, visto che presume garantire il creditore al posto del debitore.

L’avallo è una garanzia autonoma, nel quale l’avallante diviene obbligato in solido con il debitore principale.

Pagamento e protesto

Il portatore della cambiale deve presentarla a pagamento nel giorno della scadenza o nei due giorni feriali successivi.

Al pagamento il debitore può esigere una ricevuta. Il portatore non può rifiutare un pagamento parziale, ma può protestare la differenza.

In caso di mancato pagamento il portatore può protestare la cambiale contro il debitore, avvallanti e i giranti.

In Portogallo il protesto è effettuato attraverso atto formale avanti notaio portoghese che notificherà il debitore, avvallante e giranti.

In Portogallo il protesto non è necessario per poter agire giudizialmente usando la cambiale come titolo esecutivo contro il debitore della cambiale e avvallanti. Per cui il titolo esecutivo si mantiene valido ed efficace indipendentemente dal protesto. Il protesto è necessario solo in caso di azione contro il girante. Tuttavia è possibile mantenere il titolo esecutivo anche contro il girante evitando il processo di protesto qualora nella cambiale esista la menzione di “sem despesas” (senza spese).

Non esiste in Portogallo un elenco pubblico dei protesti, i quali tuttavia sono registrati nella “centrale rischi della Banca del Portogallo”, al quale hanno accesso le banche, avendo effetto nefasto nella concessione di crediti bancari.

Efficacia della cambiale

Le cambiali sono titoli esecutivi direttamente eseguibili, contro debitore principale, avvallante e girante/i (in quest’ultimo caso deve esserci la clausola senza spese).

In caso di cambiale/titolo esecutivo di valore inferiore a 30.000,00€ è possibile effettuare  direttamente il pignoramento, per cambiali il cui valore superi i 30.000,00€ è obbligatorio effettuare la previa citazione del debitore, girante o avvallante, prima di procedere con i pignoramenti.

In entrambi i casi i debitori sotto esecuzione, possono costituirsi in giudizio presentando delle opposizioni.

L'opposizione non sospende i pignoramenti (salvo deposito di cauzione nel valore dell’esecuzione, o prova sommaria di falsificazione della firma della cambiale) ma sospende la vendita dei beni.

Ovvero mantiene la garanzia sino a decisione sull’opposizione.

Le eccezioni in opposizione sollevabili da controparte possono essere legate:

- sia alla cambiale stessa, come mancanza di un requisito essenziale della cambiale, prescrizione, irregolarità formali come interruzione della catena di girate,  ecc.,

-sia alla relazione giuridica soggiacente alla cambiale, come avvenuto pagamento; inadempimento contrattuale che è all’origine del pagamento titolato dalla cambiale; ecc… Tuttavia se l'attore dell'esecuzione della cambiale è un beneficiario di girata, non gli possono essere opposti inadempimenti del traente nel rapporto soggiacente all’emissione della cambiale.

La cambiale come titolo esecutivo eseguibile contro il debitore o avallante prescrive nel termine di 3 anni, per azioni contro il beneficiario girante o altri giranti, prescrive nel termine di 1 anno dal protesto o dalla data scadenza della cambiale caso la stessa abbia la clausola “senza spese”.

In Portogallo, sopratutto a livello di garanzie richieste dalle banche, è abbastanza usata la tratta in bianco. Ovvero cambiale/tratta non compilata ma già accettata/sottoscritta dal debitore e avvallante, accompagnata da un patto di compilazione, ovvero un accordo che stabilisce le regole in base alle quali è possibile alla banca compilare e presentare a pagamento la cambiale o tratta già accettata o sottoscritta in bianco.