La mediazine bancaria è obbligatoria dal 20-03-2011 e costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, nel senso che non si può ricorrere al Magistrato senza avere preventivamente esperito il tentativo di conciliazione.
l'improcedibilità sarà, infatti, eccepita a pena di decadenza, dalla parte che ne ha interesse o d' ufficio dal Giudice, non oltre la prima udienza di trattazione.
il Giudice che dichiara tale improcedibilità asegnerà alle parti il termine di giorni quindici per presentare la domanda di mediazione sospendendo il processo civile per mesi quattro, ossia, per la durata massima del procedimento giudiziale.
La legge prevede che in caso di raggiungimento dell' accordo il verbale di mediazione omologato con decreto del Presidente del Tribunale ha efficacia di titolo esecutivo.
Se l'accordo non viene raggiunto il mediatore formula una proposta finale di risoluzione della controversia che ciascuna delle parti potrà dcidere se accettare o meno.
Nel caso di rifiuto della proposta di conciliazione le parti potranno adire il Magistrato ( Giudice ).
Se il Giudice accoglie con sentenza la proposta del mediatore che le parti hanno rifiutato, il privato dovrà pagare tutte le spese del giudizio anche se ha vinto la causa contro la banca.
L' istanza di mediazione può essere validamente proposta all' Arbitro Bancario Finanziario.
La legge prevede la obbligatorietà della mediazione bancaria ma non altrettanto obbligatoriamente la nomina da parte del correntista del difensore abilitato che abbia esperienza specifica nel settore.
Senza la obbligatorietà della difesa si è creato un ingiusto vantaggio per le banche perchè il privato non è capace di accettare o rifiutare la proposta fatta dal Mediatore in quanto non è in grado di comprendere le conseguenze ed i presupposti per modificarla o respingerla.
E' opportuno che il privato si faccia rappresentare da un avvocato specializzato anche nel procedimento di mediazione perchè la materia e particolarmente complessa e il correntista non è in grado, da solo, di ricostruire le cause che hanno dato origine alla "sofferenza" senza l' apporto di un avvocato esperto nel settore e di un commercialista  in grado di quantificare numericamente il danno o la lesione subita.
Dunque è necessario che il correntista sappia i limiti entro i quali contenere l'accordo avvalendosi della partecipazione di un legale di fiducia e ciò al fine di scongiurare il pericolo che la banca ottenga vantaggi economici impensabili nel caso in cui la decisione fosse stata rimessa ad un Tribunale.
Se, per esempio, Tizio intende recuperare gli interessi illegittimamente addebitati dalla banca sul suo conto, sarà in grado di individuare , da solo, quali appostazioni contabili sono illegittime e perchè?
Potrà Tizio valutare autonomamente se nel suo caso possa o meno pretendere l' applicazione del saggio legale o di quello convenzionale?
Potrà Tizio valutare se ha diritto o meno alla esclusione della capitalizzazione degli interessi passivi?
Potrà Tizio valutare se dal conto devono essere espunti gli addebiti per commissioni sul masimo scoperto o per interessi eccedenti la soglia di cui alla L.108/1996?
Ed ancora il privato sprovvisto di difensore saprà discerenere e rilevare al Mediatore fatti e circostanze ai fini della frode contrattuale o d altro reato perseguibile di ufficio?
Si ricorda , infatti, che in sede giudiziale, il Giudice civile, se ravvisa nel nei fatti della banca uno o più reati perseguibili di ufficio, deve, senza ritardo,ex art. 331 comma 4 c.p.p., trasmettere gli atti al Pubblico Ministero.
Con quale criterio Tizio accetterà o rifiuterà la proposta del Mediatore obbligandosi automaticamente per legge ed in base al solo rifiuto a pagare le spese giudiziali del futuro giudizio civile?
Ritengo che Tizio non possa rispondere adeguatamete a tali quesiti!
La mancata previsione della difesa obbligatoria in sede di mediazione oltre a sovvertire la regola generale secondo cui, nel nostro ordinamento, la difesa personale è esclusa persino davanti al giudice di Pace, ad eccezione delle controversie di valore inferiore ad euro 1.100,00, è destinata a mitigare i conflitti in senso più vantaggioso per le banche piuttosto che per il correntista.
Il cliente della banca, infatti, potendo difendersi da solo nella fase di mediazione, preferirà evitare le ulteriori e non indispensabili spese legali.
Si tratta , però, di una scelta sbagliata perchè potrebbe pregiudicare il buon esito del contenzioso con la banca.
Il problema non si pone quando il legale concorda compensi subordinati all' esito favorevole della controversia e parametrati al risultato utile conseguito.
Il sottoscritto non richiede, infatti, ai propri clienti, anticipi per l' assistenza in sede di mediazione bancaria.
Il compenso sarà corrisposto solo in caso di vittoria nei confronti della banca. 
In ogni caso conviene rivolgersi all' Arbitro Bancario piuttosto che ad altri mediatori professionisti perchè i costi sono di gran lunga inferiori.
Per proporre istanza di mediazione all' Arbitro è richiesto un contributo di venti euro!
Avv. Francesco Gervasi