L' estratto conto è un documento che certifica tutte le movimentazioni debitorie e creditorie del conto corrente bancario, con le condizioni attive e passive praticate dall' istituto di credito.
L' art. 50 del TUB permette alle banche di richiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo per ottenere coattivamente il pagamento del saldo negativo rinveniente dall' estratto conto che deve essere, altresì, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve anche dichiarare che il credito è vero e liquido.
Le risultanze dell'estratto conto legittimano l' emissione del decreto ingiuntivo, hanno efficacia fino a prova contraria e possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni non limitate a generiche affermazioni di nulla dovere.
La giurisprudenza reputa valide le contestazioni che si fondano sul difetto di valida pattuizione degli interessi ultralegali o sulla capitalizzazione degli interessi in difetto dei presupposti di legge.
Tuttavia il sottoscritto ritiene utile segnalare che alcuni Tribunali hanno rigettato ricorsi per decreto ingiuntivo richiesti dalle banche allegando l'estratto conto dell' ultimo periodo.
In tali pronunce di rigetto si è sostenuta la carenza di prova sufficente della certezza del credito perchè non è stato fornito un estratto conto generale che potesse documentare come si era determinato il debito del cliente sin dal momento della nascita del rapporto ( Tribunale di Trani, decreto 27-02-1998,in foro It., anno 1998, parte I, col. 2566 ).
L'estratto conto periodico, infatti,riportando,quale saldo iniziale,il saldo finale del periodo precedente, non documenta l'effettiva esistenza e legittimità del credito richiesto che, in un rapporto di conto corrente,può essere provato solo fornendo la documentazione di tutte le movimentazioni fin dall' inizio del rapporto. Per altro aspetto merita altresì rilevare che sebbene le banche conservino nei loro archivi informatici ( supporti magnetici, microfiches, compat disc. ecc ) tutti gli estratti conto relativi ai singoli rapporti di conto corrente, le stesse, qualora il cliente ne faccia espressa richiesta ex art.119 del TUB, sono tenute a consegnare solamente quelli relativi agli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data della richiesta. Detto questo, è evidente che le aziende che hanno scrupolosamente conservato tutti gli estratti conto, dall' inizio del rapporto, possiedono un vero tesoro.
Per ottenere la restituzione degli interessi illegittimamente addebitati sul conto ( capitalizzazione trimestrale, cms,interessi ultalegali non espressamente pattuiti ecc.) è necessario allegare gli estratti conto all' atto di citazione in giudizio . La riliquidazione del rapporto può avere luogo a far data dall' ultimo estratto conto disponibile ed allegato agli atti di causa.
E',pertanto, evidente, che se si dispone degli estratti conto degli ultimi dieci anni, la restituzione potrà riguardare gli interessi illegittimamente addebitati in detto periodo;se,viceversa,si hanno a disposizione gli estratti degli ultimi venti anni, la restituzione potrà avere luogo per tutte le somme illegittimamente addebitate nel ventennio e via dicendo.
Si ribadisce, infine, anche in questa sede, che le aziende titolari di un conto corrente affidato, aperto prima del 2000, hanno diritto alla restituzione degli interessi anatocistici, cioè capitalizzati trimestralmente, mentre quelle aziende che hanno aperto un conto corrente prima del 1993, hanno diritto alla restituzione degli interessi ultralegali illegittimamente addebitati sul conto perchè nei formulari utilizzati da tutte o quasi le banche italiane, prima del 1993,  era contemplata la clausola di rinvio agli usi per la determinazione del tasso di interesse debitore, clausola dichiarata nulla dalla Corte di Cassazione, anche se inserita in contratti stipulati prima dell' entata in vigore del TUB del 1993 che ne ha sancito la illegittimità.
Si tratta di somme considerevoli. Tanto più lungo è il periodo di utilizzo delle somme accreditate o di gestione allo scoperto di un conto non affidato, tanto maggiore sarà la somma concretamente recuperabile.
E' comunque fondamentale opporsi, nel termine di quaranta giorni dalla notifica, al decreto ingiuntivo, perchè, in mancanza di opposizione il decreto diventa intangibile ed il credito incontestabile.
Avv.Francesco Gervasi