L' uomo della strada ha sempre pensato che l' usura sarebbe possibile solo al di fuori del sistema legale del credito e che le operazioni bancarie devono necessariamente essere legali ma, purtroppo, non sempre ciò accade.
Se il tasso nominale praticato dagli istituti di credito è solitamente allineato alle soglie massime consentite, altrettanto non si può affermare per il tasso effettivo globale annuo, sul quale incidono spese, commissioni e metodologie di calcolo ( anatocismo ) non sempre trasparenti che possono far lievitare, subdolamente, il costo effettivo del finanziamento ( apertura di credito in c/c, mutui, prestiti personali ecc. ).
Tuttavia, accertare il tasso effettivo praticato dalla banca non è un operazione semplice ma, viceversa, può essere effettuata solo da professionisti altamente specializzati, con l' ausilio di sofisticati programmi software.
Se un correntista ha il sospetto che la propria banca applichi tassi di interesse spropositati e, per svariati motivi, non vuole fare causa alla banca, ha la possibilità di chiedere al Presidente del Tribunale ( tramite un legale ) di nominare un consulente tecnico ( accertamento tecnico preventivo ) che verifichi il saldo contabile dei conti correnti alla luce della L. 108/1996 in materia di usura. Il ctu, prima di depositare la relazione, proporrà alle parti una conciliazione e se la banca non partecipa alle operazioni e non accetta la proposta di conciliazione, non potrà comunque procedere esecutivamente per il recupero del presunto credito perchè contestato ed illegittimo.
Se il ctu accerta l' usura dovrà egli stesso presentare denuncia penale ai sensi del quarto comma dell' art. 331 c.p.p.
La relazione del ctu potrà poi essere utilizzata per intentare una causa civile al fine di ottenere la restituzione degli interessi illegittimamente incassati dalla banca o l' accertamento della inesistenza, parziale o totale, del presunto debito.
Una valida alternativa alla consulenza tecnica preventiva  è la relazione peritale tecnico contabile che può essere sviluppata da un professionista direttamente incaricato dal cliente della banca e che potrà essere allegata alla denuncia querela che il correntista potrà presentare se il ctp accerta l' usura.
L' imprenditore vittima di usura ( anche bancaria ) può richiedere un finanziamento gratuito ex art. 14 Legge 108/1996 e la sospensione delle procedure esecutive in corso ex Legge n°44/1999 art.20.
Il provvedimento, prima riservato al Prefetto, può essere adottato dal Pubblico Ministero.
La verifica della legittimità dei saldi dei conti bancari può scongiurare il fallimento dell' imprenditore.