Una eventuale perizia di parte si deve basare sull'attento esame  della seguente documentazione se è possibile in originale:
- contratti di conto corrente stipulati e sottoscritti dalle parti, contratti di conto corrente anticipi, contratti di conto salvo buon fine, contratti vari  es. prestito d'oro ecc.;
- eventuali prospetti informativi allegati al contratto con esplicate le condizioni praticate sia all'apertura del conto corrente che successivi;
- estratti conto (ordinari e paralleli) comprensivi di conti a scalare e prospetti di liquidazione delle competenze bancarie;
- eventuali contratti ipotecari e/o sottoscrizioni di fideiussioni a garanzia della concessione di apertura del credito; - eventuale richiesta di rimborso inviata presso l' Istituto di credito , interruttiva della prescrizione, che è decennale( inizia a decorrere dalla data di chiusura di conti correnti).   
Si precisa il concetto secondo cui, senza la documentazione sopra indicata, non è possibile addivenire ad alcun risultato.
Il correntista può chiedere alla Banca una copia degli estratti conto e di eventuali altri doicumenti relativi agli ultimi dieci anni, sostenendone ovviamente le spese. A tal proposito si consiglia di conservare  sempre tutti i documenti bancari pervenuti, in quanto, lo si ribadisce, gli istituti di credito, ai sensi dell'art. 2220 del codice civile, non sono tenuti a preservare gli stessi nei propri archivi oltre i dieci anni ( si legga per chiarimenti la sentenza della Suprema Corte del 12 Maggio 2006 n. 11004).
Altresì, occorre evidenziare che si tratta di procedimenti di notevole impegno che richiedono l'ausilio di professionisti (avvocati di concerto con commercialisti) con i quali valutare attentamente l'opportunità (alla luce della suindicata documentazione bancaria) di ottenere un giusto risarcimento delle somme illegittimamente percepite dalla Banca e di ripetere tutte le somme pagate, oltre interessi legali dalla data dell'addebito al soddisfo (recentemente si espressa in tal senso la Corte Suprema con varie pronunzie cfr. Cassazione Civile dell'  8.5.2008, numero 11466; Cassazione Civile del  30.11.2007, numero 25016; Cassazione Civile del  19.3.2007, numero 6514; Cassazione Civile del  13.10.2005, numero 19882; Cassazione Civile del  14.5.2005, numero 10127; Cassazione Civile del  25.2.2005, numero 4095) oltre il rimborso delle spese sostenute.