Affermata dalla Corte di Cassazione la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per violazione dell' art.1283 c.c., da parte delle banche, al fine di contenere le pretese restitutorie dei correntisti, è stata dedotta la nullità anche della clausola di capitalizzazione annuale attiva, cioè la clausola che consente di capitalizzare annualmente gli interessi a credito in favore del cliente, argomentando che il codice civile vieta l' anatocismo in generale, e ciò, al fine di effettuare una compensazione tra i rispettivi interessi maturati, a debito e a credito, con evidente riduzione delle somme da restituire.
Alcune banche, al fine di difendere i loro interessi, hanno addirittura affermato in giudizio che l' invalidità involge l' intero contratto e non le singole clausole anatocistiche, invocando la caducazione dell' intero contratto al fine di ottenere la restituzione da parte del cliente del finanziamento.
La Corte di Cassazione ha smentito dette affermazioni, riconoscendo che la pratica bancaria di predisporre clausole di capitalizzazione annuale degli interessi a credito del cliente può certamente definirsi un uso normativo, come tale idoneo a derogare al divieto di cui all' art.1283 c.c.
Si tratta, infatti, di un comportamento ripetuto in un ampio lasso di tempo, accompagnato dalla convinzione di uniformarsi a un precetto normativo vincolante, risultando tale prassi commerciale pacificamente adottata sin dal codice civile del 1865.
La nullità della clausola anatocistica passiva non comporta la caducazione dell' intero contratto perchè va inquadrata nella categoria delle c.d. nullità di protezione, la quale mira a tutelare la parte debole del rapporto, assumendo un regime peculiare, quello delle nullità relative, che possono essere fatte valere soltanto dal soggetto nel cui interesse sono predisposte, al fine di consentirgli di mantenere l' assetto di interessi conseguito in virtù della esecuzione del contratto, senza trasferire il vizio della singola clausola all' intera stipulazione.
Le banche, sempre al fine di contenere le pretese restitutorie dei clienti, hanno affermato che la clausola anatocistica trimestrale passiva, dichiarata nulla, debba essere convertita in clausola di capitalizzazione annuale.
Anche questa soluzione prospettata dalle banche è stata censurata dalla Suprema Corte di Cassazione che ( sentenza n°24418/2010 S.U.) ha di recente chiarito che la banca non può procedere alla conversione automatica delle clausole dichiarate nulle, con la conseguenza che in caso di eliminazione delle suddette clausole dal testo negoziale, la capitalizzazione passiva deve escludersi del tutto, rimanendo valida e inalterata la previsione della capitalizzazione annuale attiva ovvero a credito del correntista.