E' stato già affrontato da molti la questione della durata della prescrizione del diritto al risarcimento del danno (ad es. 10 anni per la responsabilità contrattuale Art. 2946. Prescrizione ordinaria. Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni)  (Art. 2934. Estinzione dei diritti. Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge). In questo (modesto) contributo voglio solo soffermarmi sul momento dal quale decorre la prescrizione (art. 2935. Decorrenza della prescrizione. La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere):
A) secondo taluni la prescrizione decorrebbe dalla data dell’ordine di acquisto del titolo (negli atti difensivi predisposti dalle banche questa è la tesi sostenuta)
B) secondo altri (diversa dottrina e giurisprudenza) la prescrizione decorrerebbe invece dalla data del default (ad esempio per i bond argentini è il 23-12-2001)  (infatti, ex art. 2935 c.c. la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e tale giorno deve necessariamente essere non prima della data del default, e cioè il momento in cui il risparmiatore si accorge di aver subito il danno; alla data dell’ordine di acquisto il risparmiatore era ignaro dei rischi ai quali stava andando incontro).
C) secondo altri invece la prescrizione decorrerebbe dall'eventuale data di adesione all'OPS o dalla data di vendita del titolo (a mio avviso forse questa è la tesi più ragionevole).
Per interrompere la prescrizione (Art. 2943. Interruzione da parte del titolare. La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale  si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.  ....La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore ..; Art. 2945. Effetti e durata dell'interruzione. Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione. Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo. Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione dell'atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non è più impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull'impugnazione) basta fare anche un atto stragiudiziale che contenga il contenuto previsto dalla legge  (per tale atto è opportuno affidarsi ad un avvocato). Successivamente ci sarà il tempo per valutare caso per caso le possibilità di vittoria di una causa.

Avv. Luigi Cardillo