Questo intervento non ha alcuna pretesa di essere esaustivo né di risolvere tutti i problemi dei risparmiatori italiani che sono stati coinvolti nel Crac della Parmalat ed hanno perso i loro risparmi.

Con queste righe mi riprometto solo di portare un po' di chiarezza e di serenità per aiutare a valutare la situazione .

Con la sentenza della Seconda Sezione Penale del Tribunale di Milano quattro banche estere (Morgan Stanley, Bank of America, Deutsche Bank e Citigroup) sono state assolte dall'accusa di aggiotaggio, ossia: il comportamento di chi diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato (2), ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. ( art. 2637 c.c.).


 

In altre parole i Giudici della seconda sezione hanno ritenuto che le quattro banche imputate non hanno diffuso notizie false circa la situazione della Parmalat né hanno messo in atto altri comportamenti che potessero sviare in qualche modo i risparmiatori, facendo loro credere che la Parmalat avesse una situazione finanziaria solida... cosa che invece purtroppo non era.


 

Questo fa sì che, allo stato degli atti ed in maniera provvisoria (siamo solo al primo grado di giudizio) i risparmiatori italiani che si sono costituiti parte civile in questo procedimento penale non possano essere risarciti dalle quattro banche assolte.


 

Ed allora che si fa?


 

Credo che in questi giorni questa domanda stia assillando molti.


 

Certamente si può fare una cosa ed è valutare se è il caso di agire in sede civile contro la banca che ha venduto i titoli parmalat.


 

Le banche presso le quali i risparmiatori hanno acquistato le obbligazioni Parmalat avevano il dovere di :


 

  1. 1)informarsi sulla esperienza finanziaria del proprio cliente ( se il cliente aveva investito in passato in titoli ad alto, medio o basso rischio, ecc.) e sulle conoscenze specifiche in tema di investimenti finanziari;

  2. 2)informarsi sulla volontà del cliente di investire in titoli a basso, medio o alto rischio ( propensione al rischio);

  3. informarsi e poi informare il cliente delle caratteristiche specifiche dell'investimento che proponevano, in modo tale che il cliente potesse sapere qual era il grado di rischio dell'investimento;

  4. 3)informare per iscritto il cliente nel caso che l'operazione che quest'ultimo voleva fare fosse non adeguata al suo cd “profilo” cioè fosse troppo rischiosa. In questo caso le banche dovevano astenersi dal compiere l'operazione. Potevano concluderla solo se il cliente dichiarava per iscritto di voler proseguire comunque.


Altro passo fondamentale per valutare se sia il caso di agire è capire che tipo di rischio avevano i titoli Parmalat acquistati.

Questa affermazione ha bisogno di un chiarimento.

Poiché la galassia delle società Parmalat è andata in default è ovvio che, guardando a quello che è accaduto, tutti i titoli erano rischiosi.

Quello che però bisogna analizzare è il rischio che quel particolare titolo Parmalat aveva prima del default della società.

La Parmalat ha emesso ben trentadue tipi di obbligazioni diversi, emesse alcune dalla holding ( cioè la società controllante del gruppo), altre da alcune società italiane o estere.

Ancora, alcune di queste obbligazioni erano garantite (in caso che andasse in default solo l'emittente) dalla controllante italiana (per cui, in caso di default, la controllante avrebbe rimborsato con i propri soldi i risparmiatori che avevano investito nelle obbligazioni dell'Emittente), mentre altre obbligazioni non erano garantite affatto.

Ancora alcuni tipi di obbligazioni portavano una scadenza più ravvicinata, per altre invece il rapporto durava cinque, sette anni.

Ebbene tutti questi fattori ed anche altri che in questa sede sarebbe troppo difficile spiegare, hanno fatto si che al momento dell'emissione di ogni obbligazione Parmalat ciascun titolo avesse un rating (ossia una valutazione sul rischio intrinseco) diversa.

Attenzione, perchè quei titoli che non avevano alcun rating erano di per sé ritenuti speculativi e quindi più rischiosi.

Quindi, i titoli che avevano un rating speculativo o nessun rating non erano adatti a investitori con nessuna o poca esperienza finanziaria ed una bassa propensione al rischio.

Ne deriva in questi casi, che quei titoli non dovevano essere venduti al cliente e che la banca è venuta meno ai suoi obblighi di diligenza e correttezza nei confronti del cliente e deve risarcire il danno ( rimborsando il cliente dell'investimento perso).

Questo è, in estrema sintesi e semplificando molto, il risultato a cui è pervenuto l'orientamento giurisprudenziale unanime in questi anni, con centinaia se non migliaia di sentenze in tutta Italia che si sono espresse a favore dei risparmiatori.

Ovviamente prima di intentare un giudizio bisogna che l'investitore faccia analizzare la documentazione in suo possesso e, in primis, controllare il rating dei titoli Parmalat che gli sono stati venduti.

A questo proposito un elenco di tutte le obbligazioni emesse dalla Parmalat, con i relativi rating, è contenuto in un allegato alla relazione pubblica che, all'indomani del Crac Parmalat, fu stilata su richiesta del Parlamento Italiano dalla Banca D'Italia*.

Certo, le cause civili sono lunghe, certo si è tentati di far prevalere il senso di scoraggiamento e la stanchezza.... ma non sempre è impossibile ottenere ciò a cui si ha diritto.


 

Avv. Damiana Rusconi
 



 


 

N.B:*Una copia di questo allegato è in possesso della sottoscritta che lo metterà a disposizione di chiunque ne abbia bisogno.