In Belgio la disciplina delle pratiche commerciali sleali è stata modificata con L. 06.04.2010 sulle pratiche di mercato e la protezione del consumatore. Lo spunto per la riforma è stato offerto da una sentenza del 2009 con cui la Corte di Giustizia Europea ha dichiarato contrario alla direttiva 2005/29/EG la disciplina delle offerte congiunte, all’epoca vietate dalla legge belga, salvo casi particolari.  La necessità per il legislatore belga di riformare le disposizioni in materia di offerte congiunte è stata l’occasione per mettere mano sulla disciplina di altre pratiche commerciali non completamente in linea con la ratio della direttiva europea.
La tutela del consumatore contenuta nella L. 06.04.2010 è di ampia portata e va dalle norme a carattere generale sull’interpretazione dei contratti e sull’obbligo di informazione al consumatore a quelle più specifiche sull’indicazione dei prezzi e delle quantità, l’etichettatura,  le vendite a distanza e fuori dei locali dell’impresa, le vendite da porta a porta e le vendite su internet, le clausole abusive, le pratiche commerciali sleali e le comunicazioni non desiderate.

Un'importante modifica riguarda le vendite a distanza in cui il periodo di ripensamento del consumatore è stato portato da 7 a 14 giorni. Nel caso in cui tale periodo non sia stato espressamente menzionato nel contratto, il consumatore ha tre mesi per rimandare indietro il prodotto. Il consumatore,  inoltre, ha diritto di trattenere il bene o il servizio senza doverne corrispondere il prezzo, qualora il contratto non contenga la clausola che regola il diritto di ripensamento.

Di recente (L. 23.06.2011 pubblicata nella Gazzetta Ufficialedel 07.09.2011) il legislatore belga ha introdotto un nuovo articolo  che vieta la pratica con cui un soggetto, in maniera diretta o indiretta, a mezzo formulari, offerte, condizioni generali, proposte ecc, invita un'impresa ad inserire i propri dati in guide, annuari, elenchi telefonici o documenti simili, senza menzionare espressamente che si tratta di un'operazione  a pagamento e senza prevedere, in grassetto e nel carattere più grande utilizzato nel resto del documento, la durata del contratto e il relativo prezzo.
La norma assume particolare rilevanza visto che si tratta di una pratica ingannevole ormai molto diffusa in tutta Europa, in cui operatori con sedi in paesi diversi inducono un'impresa a credere che si tratta di un  rettifica gratuita  dei propri dati mentre in realtà si è in presenza di un contratto a titolo oneroso.