L’illecito anticoncorrenziale sanzionato dall’art. 2 l.287/90 alla luce della sent. Del consiglio di stato n. 4017 del 30 maggio 2006 

di Luigi Ferrara e Carmen Battipaglia

Sommario: 1. Premessa. Uno dei pochi precedenti favorevoli all’impresa nei confronti di una sanzione emessa dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Consiglio di Stato, sez. VI, 30 maggio 2006, n. 4017; 2. L’ANFIMA e le intese sanzionate dall’Antitrust; 3. L’orientamento del Consiglio di Stato; 4. note  conclusive.

1.  Premessa. Uno dei pochi precedenti favorevoli all’impresa nei confronti di una sanzione emessa dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Sui ricorsi in appello n. 19/2006 proposto dalla soc. IDRIA s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Genovese, Carmen Battipaglia, Luigi Ferrara; n. 395/2006 proposto dalla società SI.Co.M. s.r.l;  n. 548/2006 proposto da FA.BA Sud s.p.a., e da FA.BA. Sirma s.p.a; n. 666/2006 proposto da IN.CAM. Fabbrica Barattoli s.p.a.; n. 730/2006 proposto da OCM s.r.l; n. 740/2006 proposto da Impress s.p.a.; n. 880/2006, proposto da National Can Italia s.p.a.;

contro Autorità Garante della concorrenza e del mercato;

e nei confronti di

ANFIMA, ASA Italia s.p.a., ASA San Marino, Baroni s.r.l., Cavioni Fustitalia s.p.a., COM s.r.l., FA.BA. Sirma s.p.a., FA.BA. Sud s.p.a., Falco s.p.a., Giorgio Fanti s.p.a., I.C.M. Industrie contenitori metallici, Idria s.r.l., Impress s.p.a., IN. CAM. Fabbrica barattoli s.p.a., I.V.M. s.p.a., Limea Fisma s.p.a., National CAN Italiana s.p.a., OCM s.r.l., Salerno Packaging s.p.a., Salerno s.r.l., Società imballaggi latta fusti acciaio – Silfa s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica;

tutti per la riforma della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Roma, sez. I, 5 settembre 2005, n. 6546, resa tra le parti.

Visti i ricorsi principali e incidentali con i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio;

viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

visti tutti gli atti di causa;

relatore alla pubblica udienza del 30 maggio 2006 il Consigliere Rosanna De Nictolis e uditi gli avvocati dei ricorrenti, nonché l’avvocato dello Stato Del Gaizo;

ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue

DISPOSITIVO DI DECISIONE

- va accolto in parte il ricorso n. 19/2006, proposto da Idria s.r.l., con esclusione delle sanzioni, e con rigetto della domanda di risarcimento del danno;

- va respinto il ricorso n. 395/2006 proposto da SI.Co.M. s.r.l., essendo tardivo il ricorso di primo grado;

- vanno respinti i ricorsi n. 548/2006, 666/2006, 730/2006, 880/2006, 981/2006, proposti, rispettivamente, da FA.BA Sud s.p.a., e da FA.BA. Sirma s.p.a., da In.Cam., da OCM, da National Can Italia e dall’AGCM;

- va accolto in parte il ricorso n 740/2006 proposto da Impress, quanto alla misura della sanzione per l’illecito relativo al settore general line;

- vanno dichiarati irricevibili gli appelli incidentali relativi all’appello n. 981/2006.

   Attesa la complessità delle questioni e la reciproca soccombenza le spese di lite possono essere interamente compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione VI), definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe:

- riunisce gli otto appelli;

- dichiara irricevibili nel ricorso principale n. 981/2006, gli appelli incidentali proposti da ASA San Marino e da Silfa s.r.l.;

- accoglie in parte il ricorso n. 19/2006 (proposto da Idria s.r.l.) e il ricorso n. 740/2006 proposto da Impress, nei sensi di cui in motivazione;

- respinge i ricorsi nn. 395/2006; 548/2006, 666/2006, 730/2006, 880/2006, 981/2006;

- compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari di lite.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’amministrazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 maggio 2006, con la partecipazione di:

Giorgio Giovannini                                        - Presidente

Sabino Luce                                                   - Consigliere

Luigi Maruotti                                                - Consigliere

Luciano Barra Caracciolo                              - Consigliere

Rosanna De Nictolis                                      - Cons. rel. ed est.

2. L’ANFIMA e le intese sanzionate dall’Antitrust.

L’ANFIMA (l’associazione nazionale fra i fabbricanti di imballaggi metallici e affini) accorpa due comparti, o gruppi, di produttori di imballaggi metallici: il comparto General line che produce gli imballaggi metallici di grossa taglia (es. scatole di latta per vernici e simili) ed il gruppo Open top che produce gli imballaggi metallici per alimenti (es. pelati ed affini).

L’Associazione di categoria è in realtà nata dalla esigenza, di avere un punto di riferimento per lo svolgimento della attività, dato dalla possibilità di disporre di normative nazionali e comunitarie riguardanti il settore degli imballaggi, studi, casistiche, ed informazioni tecniche.

La partecipazione alle riunioni ANFIMA ha lo scopo di avere una maggiore cognizione della situazione generale del settore ai sensi del terzo comma dell’art 85 del Trattato UE, che consente alla Commissione Antitrust di ignorare le norme punitive in presenza di accordi che migliorino la produzione o la distribuzione e facilitino il progresso tecnologico.

Norme quale quella di cui all’art. 2 della L. 287/90 che vieta le intese dirette a fissare: “a)…direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico…”.

Con provvedimento del 29 luglio 2004 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato accertava, ai sensi dell’art. 2, l. n. 287/1990, l’esistenza di due distinte intese restrittive della concorrenza, poste in essere dall’ANFIMA e numerose imprese del settore General line e Open top, volte al coordinamento delle politiche di prezzo.

L’Autorità riteneva le violazioni molto gravi e irrogava sanzioni pecuniarie variabili.

Il T.a.r., Lazio in prima istanza, riuniva i ricorsi di 17 imprese sanzionate:

- dichiarava inammissibile per tardivo deposito il ricorso della società Sicom;

- accoglieva in parte gli altri ricorsi, quanto alla quantificazione della sanzione pecuniaria riducendola di poco.

In seconda istanza proponevano appello principale sette delle società ricorrenti in primo grado.

Proponeva altresì appello principale anche l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in relazione al quale altre società, proponevano due distinti appelli incidentali autonomi.

 L’Autorità riteneva essere state poste in essere due distinte intese restrittive della concorrenza, nei due mercati sopra delineati.

In entrambi i casi, le intese sarebbero state poste in essere per il tramite dell’ANFIMA, associazione di categoria, nel cui ambito sarebbe stata assunta la decisione di procedere ad aumento dei prezzi degli imballaggi, a seguito dell’aumento dei costi delle materie prime. La decisione associativa sarebbe stata poi attuata, mediante comunicazioni delle singole imprese ai propri clienti di voler aumentare i prezzi, e mediante scambi di informazioni tra le imprese concorrenti.

3. L’orientamento del Consiglio di Stato.

La sentenza richiamata precisa alcuni punti cardine nella ricerca dei comportamenti sanzionabili.

In essa si precisa che in base al richiamato art. 2, l. n. 287/1990, si puniscono, come illecito anticoncorrenziale, le intese che hanno come scopo o come effetto la restrizione della concorrenza sul mercato nazionale o su una sua parte rilevante.

Le intese di cui all’art. 2, possono estrinsecarsi, in accordi espressi, o in pratiche concordate, o in deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari.

Mentre la fattispecie dell’accordo ricorre quando le imprese hanno espresso la loro comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo, la pratica concordata corrisponde ad una forma di coordinamento fra imprese che, senza essere spinta fino all’attuazione di un vero e proprio accordo, sostituisce consapevolmente una pratica collaborazione fra le stesse per sottrarsi ai rischi della concorrenza (Corte giustizia CE 8 luglio 1999, causa C-49/92P, Commissione c. Anic; Corte di Giustizia CE, 31 marzo 1993, C. – 89, 104, 114, 116 – 117, 125 – 129/95; Trib. I grado Comunità europee, 15-03-2000, n. 25, 26, 30-32, 34-39/95; C. Stato, sez. VI, 20 marzo 2001, n. 1671; C. Stato, sez. VI, n. 926/2004, cit.).

I criteri del coordinamento e della collaborazione, che consentono di definire tale nozione, vanno intesi alla luce dei principi in materia di concorrenza, secondo cui ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta che intende seguire sul mercato; la suddetta esigenza di autonomia vieta rigorosamente che fra gli operatori abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi per oggetto o per effetto di creare condizioni di concorrenza non corrispondenti alle condizioni normali del mercato (Trib. I grado Comunità europee, 15-03-2000, n. 25, 26, 30-32, 34-39/95).

L’intesa restrittiva della concorrenza mediante pratica concordata richiede comportamenti di più imprese, ripetuti e non episodici, uniformi e paralleli, che appaiano frutto di concertazione e non di iniziative unilaterali.

Il concetto di <<pratica>> si riferisce a condotte di più soggetti e che si ripetono costanti nel tempo, e implica dunque che:

vi siano comportamenti di più imprese; detti comportamenti si ripetano costantemente nel tempo, e non siano meramente episodici; detti comportamenti siano, per le varie imprese, uniformi e paralleli, quanto meno nella impostazione di fondo; detti comportamenti appaiano il frutto non di iniziative unilaterali, ma di una concertazione;

gli stessi siano insuscettibili di una spiegazione alternativa rispetto allo scopo anticoncorrenziale.

Nella pratica concordata manca, o comunque non è rintracciabile da parte dell’investigatore, un accordo espresso, il che è agevolmente comprensibile, ove si consideri che gli operatori del mercato, ove intendano porre in essere una pratica anticoncorrenziale, ed essendo consapevoli della sua illiceità, tenteranno con ogni mezzo di celarla, evitando accordi scritti, e anche accordi verbali espressi, e ricorrendo invece a reciproci segnali volti ad addivenire ad una concertazione di fatto.

Ne consegue che la prova della pratica concordata, oltre che documentale, può essere indiziaria, purché gli indizi siano seri, precisi e concordati.

Nella pratica concordata l’esistenza dell’elemento soggettivo della concertazione deve perciò desumersi in via indiziaria da elementi oggettivi, quali:

la durata, uniformità e parallelismo dei comportamenti; l’esistenza di incontri tra le imprese; gli impegni, ancorché generici e apparentemente non univoci, di strategie e politiche comuni; i segnali e le informative reciproche; il successo pratico dei comportamenti, che non potrebbe derivare da iniziative unilaterali, ma solo da condotte concertate.

Deve per completezza osservarsi che nella logica dell’art. 2, l. n. 287/1990, la nozione di <<intesa>> è oggettiva e tipicamente comportamentale anziché formale, avente al centro l’effettività del contenuto anticoncorrenziale ovvero l’effettività di un atteggiamento comunque realizzato, che tende a sostituire la competizione che la concorrenza comporta con una collaborazione pratica (Cass. civ., sez. I, 1 febbraio 1999, n. 827; C. Stato, VI, 20 marzo 2001, n. 1671).

Sotto il profilo dell’onere probatorio, va rilevato che in presenza di un sistematico scambio di informazioni tra imprese, in relazione alle quali vi sono ragionevoli indizi di una pratica concordata anticoncorrenziale, grava sulle imprese indagate l’onere probatorio di una diversa spiegazione lecita delle loro condotte (Corte di Giustizia UE, 8 luglio 1999, C. 49/92, Anic; Cons. Stato, VI, n. 926/2004, cit.).

Per quanto attiene, in particolare, ai <<comportamenti ripetuti>> occorrenti per la pratica concordata, gli stessi sono i comportamenti ripetuti da più imprese, e non necessariamente i comportamenti ripetuti da una singola impresa, sicché acquistano rilevanza anche singoli comportamenti di ciascuna impresa, purché si inseriscano in un contesto di comportamenti ripetuti e omogenei tenuti anche da altre imprese, da riguardare in maniera globale, perché è l’insieme delle condotte che denota l’esistenza di una concertazione.

Per quanto attiene alla valenza probatoria di scritti e documenti rinvenuti presso un’impresa, lo scritto proveniente da un terzo è avvicinabile ad una prova testimoniale, di cui va vagliata l’attendibilità.

La giurisprudenza di questo Consesso e la giurisprudenza comunitaria hanno del resto già più volte affermato che i documenti di cui è accertata l’attendibilità esplicano la loro rilevanza probatoria anche nei confronti di società diverse da quelle presso le quali sono stati materialmente reperiti, o alle quali sono attribuibili (C. Stato, sez. VI, 2 marzo 2001, n. 1191).

L’utilizzo come prova a carico di documenti provenienti da terzi è stato ammesso dalla Corte di giustizia Ce (cfr. Corte giust. 16 dicembre 1975, cause riunite 40-48, 50, 54-56, 111, 113 e 114/73, Suiker Unie, par. 159 ss.), che ha ritenuto che sia difficile ammettere che un’impresa possa avere assolutamente inventato il contenuto di uno scritto relativo ad un comportamento che possa esporla a sanzioni.

Nulla vieta, quindi, di ammettere, come prova del comportamento di un’impresa,   documenti provenienti da terzi, purché il contenuto degli stessi sia attendibile per quanto si riferisce al comportamento stesso.

Inoltre, non è rilevante il ruolo svolto all’interno dell’impresa dai soggetti che materialmente hanno posto in essere i comportamenti vietati o hanno predisposto i documenti rinvenuti durante le ispezioni, ma anzi deve ritenersi che la condotta da parte del singolo dipendente, accompagnata dal conseguente comportamento della società, sia sufficiente per rendere gli impegni assunti o gli atti rinvenuti riferibili alla società (cfr. Corte giust. 21 febbraio 1984, causa 86/82, Hasselblad).

Pertanto, sono riferibili alle imprese anche documenti redatti da soggetti privi del potere di rappresentanza (C. Stato, sez. VI, n. 1191/2001, cit., che ha meditamente superato l’opposto orientamento espresso da C. Stato, sez. VI, 30 dicembre 1996, n. 1792).

Sulla scorta di tali principi e considerazioni giurisprudenziali il Cons. di Stato, ancora una volta ha ritenuto nel caso specifico che una intesa anticoncorrenziale c’è stata, ed in vero, ha precisato che l’intesa restrittiva è intervenuta tra un numero di imprese che coprono una elevata percentuale di produzione del prodotto oggetto dell’intesa, e che si è trattato di intesa finalizzata ad un aumento di prezzi su tutto il territorio nazionale, giustificando pertanto la valutazione in termini di gravità secondo il coinvolgimento di ciascuna impresa commisurando la sanzione alla luce della durata, comunque non breve (diversi anni in alcuni casi) e del comportamento delle varie imprese appellanti, secondo il ruolo attivo e propulsivo all’intesa, applicando però le circostanze attenuanti con riduzione dimezzata della sanzione, disposta dal T.a.r.

4.  note conclusive.

Con l’accoglimento del ricorso di Idria srl il Supremo organo giurisdizionale dello Stato ha confermato l’orientamento secondo cui la qualificazione di una pratica concordata si ha solo se vi sono gli elementi della durata, uniformità e parallelismo dei comportamenti che devono essere per giurisprudenza univoca costanti e ripetuti nel tempo  (TAR Lazio, Roma, I sez., 23 marzo 2004, n. 2715), difettando tali elementi non può giungersi ad affermare l’accertamento di una condotta vietata (cfr., circa gli elementi e parallelismo, Cons. di Stato, VI sez., 23 aprile 2002, n. 2199). Ha confermato inoltre, che la mancanza di indizi gravi precisi e concordanti costituiscono una mancanza assoluta di prova logica come spiegazione alternativa (cfr. giurisprudenza comunitaria Corte di giustizia 31 marzo 1993 “ pasta di legno”). Nella richiamata decisione, la Corte ha escluso l'esistenza di una pratica concordata, rilevando che in quel caso il parallelismo di comportamenti (dei prezzi) poteva trovare giustificazione nelle particolari caratteristiche del mercato.

La Sentenza non può andare esente da una importante critica sul terreno interpretativo dell’art. 2 della Legge 287/90.

Di particolare rilievo il ragionamento dell’Autorità Garante riportato e sanzionato dal TAR Lazio a pagina 34 della parte motiva della sentenza di primo grado, ove si legge che  “…sono state considerate le discussioni in sede Anfima (cfr. verbali delle riunioni del 31 gennaio 2002, del 6 marzo 2003 e del 9 aprile 2003, recanti indicazioni sui volumi produttivi da mantenere per limitare le quantità offerte sul mercato e recuperare per intero il maggior corso della Banda Stagnata; § 222) nonché le critiche delle associate circa la scarsa incisività dell’azione dell’organismo rappresentativo a favore delle imprese del comparto (§ 234), con la nota distintiva, rispetto al settore GL, che le lettere sugli aumenti erano state “predisposte dal Direttore dell’ANFIMA di concerto con FABA, IMPRESS e INCAM” (§ 235)”…, continuando il ragionamento si sofferma su un unico collegamento: “…È stato perciò evidenziato il rilevante ruolo dei “contatti diretti tra le stesse FABA, IMPRESS e INCAM aventi ad oggetto i volumi di produzione” (§§ 236 ss.) sulla base dei documenti già indicati nell’esame delle violazioni procedurali (appunto manoscritto del settembre 2000; trascrizione, datata gennaio 2001, di una telefonata intercorsa tra Amadei e Del Rio, già amministratore di FABA fino al 1997; documento rinvenuto presso IMPRESS attestante l’assunzione di impegni con FABA) e delle audizioni degli interessati….Alla luce degli elementi raccolti, l’Autorità ha pertanto ritenuto (§ 239) che erano state fornite “indicazioni alle associate sulle condotte da tenere per recuperare gli aumenti di costo della materia prima, individuando, in alcuni casi, una percentuale fissa di aumento dei prezzi valida per tutte le associate tale da rappresentare un prezzo obiettivo di riferimento”, mentre il coordinamento tra le imprese sulla limitazione della produzione costituiva “il complemento dell’intesa di prezzo”, essendosi reso possibile, “attraverso detta limitazione, […] un rialzo artificiale dei prezzi, che non trova alcuna giustificazione economica alternativa alla finalità di ostacolare il funzionamento del meccanismo concorrenziale”.

Questo l’unico collegamento, alias comportamento, considerato illecito dal TAR.

Tale collegamento non è andato esente da importanti e incisive critiche alla luce degli elementi a discarico, sostenuti nel ricorso da IDRIA, e neppure toccati dal Cons. di Stato.

Il TAR non aveva dato alcun rilievo al punto concernente l’inversione di tendenza dell’andamento dei prezzi dal periodo 1998 - 2000 al periodo 2000 – 2003 (Tasso medio di variazione da -6,01% a 0,00%) che risultava assolutamente in linea con gli aumenti di materia prima subiti nel medesimo periodo, e che, i prezzi di vendita dei contenitori e le relative variazioni sono stabiliti in conformità a quelli richiesti dalle sole 4 ferriere a livello europeo che operano quasi con abuso di posizione dominante come imprese in situazione di quasi monopolio.

Tale stato di cose ha comunque determinato ex se una quasi (ma non totale) uniformità di reazioni da parte degli operatori circa l’aumento della materia prima comportando ciò un fattore assolutamente fisiologico che non abbisognava di alcun accordo!

Tale riscontro si rinviene in tutte le teorie economiche ovvero, le più accreditate riportano che è fisiologico per il mercato che, aumentando il costo della materia prima si ha un automatico aumento dei costi di produzione (aumento del costo materia prima = aumento costo di produzione = spostamento verso l’alto della curva dell’offerta [a parità di prezzo converrà produrre minore quantità di prodotto]), il risultato finale di tale spostamento verso l’alto della curva di offerta, a parità di domanda è stato nel caso del comparto Open top la diminuzione della quantità prodotta (scambiata) e l’aumento del prezzo di equilibrio (cfr. S. Vinci, Introduzione alla microeconomia, Napoli, 2000).

Tutto ciò per Idria in ogni caso non ha riscontri su base concordata come vuole sostenere l’Antitrust!

Il Consiglio di Stato ha dato rilievo al comportamento di adesione che l’Autorità desume sull’aumento dell’8% coniando una nuova definizione: quella relativa ad un “Prezzo Obiettivo” così facendo ha in definitiva effettuato una interpretazione eccessivamente estensiva degli articoli della Legge in esame,  privilegiando in tal modo solo gli aspetti formali del ragionamento dell’Antitrust.

Il comportamento di adesione che l’Autorità desume sull’aumento dell’8% non concerne un aumento del prezzo di vendita che deve essere unico per tutti, ma solo un aumento in percentuali sui prezzi che così restano diseguali in quanto ognuno non conosce il prezzo di base del concorrente al momento della conclusione del proprio contratto, infatti se uno prati 10 e l’altro 9, la percentuale unica porta ad un prezzo differente e quindi alla concorrenza perfetta.

L’estensione normativa del ragionamento del Supremo consesso comporta per il futuro una pericolosa applicazione sanzionatoria per le imprese.

Eppure, l’art. 2 della L. 287/90, vieta solo ed esclusivamente le intese dirette a fissare: “a)…direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico…”.

Nel caso, quindi, possiamo considerare, con assoluta certezza, la mancanza dei fondamentali presupposti affinché si possa ritenere illecita una condotta per sospetto accordo collusivo che secondo la personalissima valutazione non si è mai avuto!

Se accordo si fosse avuto, per i partecipanti, si sarebbe stabilita una sanzione al mancato cartello. Punizione eventuale che non vi è stata, giacché dovevano necessariamente emergere, i termini ben definiti da mettere in atto come deterrente per evitare comportamenti opportunistici che, altrimenti e inevitabilmente si manifestano quando  ad un accordo partecipano due o più imprese.

Il Consiglio di Stato in ogni caso anche in mancanza di tale elemento essenziale per parlare di collusione, ossia la punizione, ha comunque ritenuto i comportamenti collusivi.

È pur vero che la normativa europea applicata dall’Antitrust punisce qualsiasi intesa volta a restringere il mercato, ma tale normativa non può e non deve essere applicata in presenza di qualsiasi incontro tra imprese. Ma soprattutto tale interpretazione non può collidere con le teorie economiche e produttive delle leggi di mercato. A tal proposito viene citata la teoria di BORK (P. G. Garella e L. Lambertini, Organizzazione industriale, Carocci Editore S.p.A Roma 2002), secondo la quale: se la quota di mercato è così bassa da non consentire che le limitazioni della produzione siano profittevoli (è il caso dell’IDRIA), lo scopo di un accordo volto ad eliminare la concorrenza, deve essere la creazione di efficienza. Quindi, in linea di principio, si potrebbero considerare legali tutti gli accordi di fissazione di prezzi  anche quelle che tutelino l’integrazione delle attività grazie al potere di mercato aggregato delle imprese coinvolte.

                                                                                                         

Luigi Ferrara                                  Carmen Battipaglia

Bibliografia essenziale

(1)     Consiglio di Stato, sez. VI, 30 maggio 2006, n. 4017

(2)     T.a.r. per il Lazio, Roma, sez. I, 5 settembre 2005, n. 6546

(3)     Corte giustizia CE 8 luglio 1999, causa C-49/92P, Commissione c. Anic

(4)     Corte di Giustizia CE, 31 marzo 1993, C. – 89, 104, 114, 116 – 117, 125 – 129/95

(5)     Trib. I grado Comunità europee, 15-03-2000, n. 25, 26, 30-32, 34-39/95

(6)     C. Stato, sez. VI, 20 marzo 2001, n. 1671

(7)     C. Stato, sez. VI, n. 926/2004

(8)     Trib. I grado Comunità europee, 15-03-2000, n. 25, 26, 30-32, 34-39/95

(9)     Cass. civ., sez. I, 1 febbraio 1999, n. 827

(10)  C. Stato, VI, 20 marzo 2001, n. 1671

(11)  C. Stato, sez. VI, 2 marzo 2001, n. 1191)

(12)  Corte giust. 16 dicembre 1975, cause riunite 40-48, 50, 54-56, 111, 113 e 114/73,

(13)  Corte giust. 21 febbraio 1984, causa 86/82, Hasselblad

(14) C. Stato, sez. VI, n. 1191/2001

(15)  C. Stato, sez. VI, 30 dicembre 1996, n. 1792

(16)  S. Vinci, Introduzione alla microeconomia, Napoli, 2000

(17) P. G. Garella e L. Lambertini, Organizzazione industriale, Carocci Editore S.p.A Roma 2002