Nel contesto delle azioni finalizzate al contenimento della spesa pubblica e all’incremento dell’efficienza procedimentale, la Legge di Stabilità all’esame delle Camere prevede che, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, siano soppresse la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS e la Commissione Istruttoria per l’Autorizzazione Ambientale Integrata – IPPC e che sia istituita una Commissione Unica per i Procedimenti Ambientali VIA, VAS e AIA. Tale Commissione, sin dal suo insediamento, dovrà subentrare allo svolgimento delle funzioni già attribuite alle Commissioni soppresse e  subentrerà, anche, nei procedimenti in corso di trattazione presso le stesse.
La Commissione Unica è composta da cinquanta esperti. L’incarico dei componenti delle Commissione Unica è di durata triennale, rinnovabile una sola volta. La Commissione è presieduta, a titolo gratuito, dal Direttore Generale del Ministero dell’ambiente, competente in materia di valutazioni ambientali, il quale provvede alla programmazione dei lavori. Con Decreto del Ministro dell’Ambiente, di natura non regolamentare, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto, saranno definite le modalità di funzionamento della nuova Commissione.
I componenti della Commissione Unica sono nominati con Decreto del Ministro dell’Ambiente nel rispetto dell’equilibrio di genere, tra soggetti dotati di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, mediante valutazione dei curricula.
Con Decreto del Ministro dell’Ambiente, di concerto con il Ministro dell’Economia, è determinato il trattamento economico dei componenti della Commissione, in ogni caso non superiore all’ottanta per cento del trattamento economico già spettante ai componenti ordinari della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, composto da una parte a titolo di compenso per l’attività istruttoria VIA-VAS ed una parte a titolo di compenso per l’attività istruttoria AIA.
Nelle more dell’adozione del predetto Decreto, il trattamento economico spettante ai componenti della Commissione unica è pari all’ottanta per cento del trattamento economico già spettante ai componenti ordinari della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS.
A decorrere dall’insediamento della Commissione Unica, saranno abrogati gli articoli 8 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS, ad esclusione del comma 4, e 8-bis della Commissione Istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale – IPPC, del Codice Ambientale di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, nonché, gli articoli 9 e 10 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2007, recante il regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'Ambiente, a norma dell'articolo 29 del Decreto-Legge n. 226 del 2006.
Sino all’insediamento della nuova Commissione, per lo svolgimento delle attività di competenza della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS e della Commissione Istruttoria per l’Autorizzazione Ambientale Integrata – IPPC, queste ultime continueranno ad operare.
Alla copertura degli oneri per il funzionamento della Commissione Unica, per l’effettuazione delle procedure VIA, VAS e AIA e per le relative verifiche tecniche in corso d'opera e le conseguenti necessità logistiche ed operative, nonché, per l’effettuazione dei rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente per la copertura degli oneri per le procedure VIA-VAS e AIA.
La verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni della valutazione di impatto ambientale e dell’autorizzazione integrata ambientale di competenza statale è effettuata dall’ISPRA. Per la copertura degli oneri per le verifiche tecniche, il Ministero dell’Ambiente, previa copertura integrale degli oneri di funzionamento della Commissione, provvede a trasferire all’ISPRA le ulteriori risorse resesi disponibili ai sensi dell’articolo 2, commi 615, 616 e 617 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244.
L’ISPRA programma le attività di verifica nel limite delle risorse rese disponibili dal Ministero e rendiconta le attività svolte con le modalità di cui all’articolo 12 del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 Maggio 2010, n. 123, relativo al regolamento recante norme concernenti l’istituzione dell’ISPRA, a norma dell'articolo 28, comma 3, del Decreto-Legge n .112 del 2008.