Sappiamo tutti quanto le lungaggini burocratiche siano fastidiose, a volte addirittura dannose in quanto la mancanza di una licenza, di un permesso, di una autorizzazione, possono far sfumare la possibilità di realizzare un'importante affare. Ma pensiamo anche ai tanti stranieri che, in attesa di ottenere il sospirato rinnovo del permesso di soggiorno (oggi va un po' meglio che in passato, ma si può far... di meglio), perdono il posto di lavoro perchè il datore non si fida a tenerli senza il titolo.

Ma vediamo nel dettaglio.
Alcuni procedimenti amministrativi iniziano a "istanza di parte": ossia, una persona chiede ad una Pubblica Amministrazione di ottenere una licenza, un permesso.
La Pubblica Amministrazione ha generalmente un termine entro cui concludere il procedimento e decidere se accogliere o meno la richiesta della persona.
La legge prevede che, a parte i casi in cui è espressamente previsto che il silenzio della P.A. nel decidere ha un preciso significato (silenzio assenso o silenzio rifiuto), e a parte i concorsi pubblici, al richiedente spetta un indennizzo da ritardo pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo a partire dal momento in cui il termine per decidere scadeva (comma 1). Così, per esempio, se il procedimento deve concludersi in 30 giorni, e invece la decisione arriva dopo 45 giorni, avremo diritto ad un indennizzo di 15 giorni di ritardo, pari a 30x15 = 450 euro.
In ogni caso, l'indennizzo non potrà superare i 2000 euro.

Come si ottiene l'indennizzo. La persona che ha presentato la domanda, aziona il c.d. "potere sostitutivo" (art. 2 comma 9 bis legge 241/90), entro 20 giorni dalla scadenza del termine fissato per concludere il procedimento. ATTENZIONE! Si tratta di un termine perentorio, cioè bisogna agire per far valere i propri diritti entro 20 giorni dalla scadenza del termine, altrimenti non si ottiene alcun indennizzo (comma 2).
Per azionare il potere sostitutivo, bisogna rivolgersi al titolare del potere sostituutivo, che in genere è il dirigente generale della P.A., o il dirigente dell'ufficio responsabile del procedimento, o il dirigente posto al livello istituzionale più elevato.

A sua volta, il titolare del potere sostitutivo ha a disposizione un termine pari alla metà di quello originario, per concludere il procedimento. Ad esempio, se il termine originario era di 30 giorni, il "sostituto" dovrà concludere il procedimento entro 15 giorni dal momento in cui riceve la richiesta dalla persona.
Se non lo fa, o se pur concludendo in tempo il procedimento non paga l'indennizzo per il ritardo accumulato fino ad allora, la persona può proporre ricorso al TAR contro il silenzio (silenzio inadempimento) della P.A. o, se vi sono i requisiti, può proporre ricorso al TAR per ottenere un decreto ingiuntivo (si pensi ai casi in cui la nostra domanda alla P.A. è per ottenere una erogazione economica) (comma 3).

Nel ricorso al TAR, oltre a chiedere di ottenere una decisione, ovviamente potrà essere chiesto anche l'indennizzo. Il procedimento davanti al TAR sarà estremamente rapido, rispetto a quello ordinario (comma 4).

Lo Stato intende favorire il ricorso al TAR per chi non ha ottenuto un provvedimento amministrativo, o lo ha ottenuto con ritardo, infatti ha previsto che il contributo unificato (la tassa dovuta per proporre le cause civili e amministrative) da pagarsi è pari alla metà di quello normalmente dovuto (comma 5).

Non solo, ma al fine di responsabilizzare i pubblici dipendenti che, con il loro ritardo nel gestire le pratiche, "mettono nei guai" la Pubblica Amministrazione, si è previsto che, in seguito alla condanna nei ricorsi davanti al TAR, essi potranno essere sottoposti ad azione disciplinare per valutare la loro responsabilità (comma 7).

Nei nuovi procedimenti amministrativi che verranno avviati in seguito alle domande dei cittadini, dovrà essere comunicato il diritto all'indennizzo per il caso del ritardo, nonchè il nominativo del titolare del potere sostitutivo e il termine che questi ha, nel caso che venga sollecitato dal cittadino (comma .

Questa procedura, per il momento, sarà disponibile (viene definita "sperimentale") per i soli procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio delle imprese (comma 10).

Fra 18 mesi, verranno valutati i risultati della sperimentazione: il risultato potrà essere l'abolizione della procedura, oppure l'estensione agli altri procedimenti amministrativi, eventualmente anche a quelli attualmente esclusi (concorsi pubblici; silenzio assenso; silenzio rifiuto) (comma 12).