Non rientrano nell'attività politica gli atti di alta amministrazione attinenti alle scelte di fondo dell'azione amministrativa e costituenti il raccordo tra la funzione di governo e la funzione amministrativa; tali atti, rientrando nella funzione amministrativa sono comunque sottoposti alla legge, anche se pervasi da più ampia discrezionelità della P. A. e in quanto atti della P. A. sono sottoposti al controllo giurisdizionale.
L'art. 1 della L. 241/90 contiene i principi generali dell'attività amministrativa, si tratta di principi che richiamano in modo più o meno esplicito i principi contenuti nell'art. 97 della Costituzione.
la P. A., nell'esercizio delle sue funzioni deve conformarsi al Principio di Legalità (è soggetta alla Legge e nella Legge vi è il fondamento dei suoi poteri), Imparzialità (la P.A. deve comportarsi nei confronti di tutti i soggetti destinatari della sua azione senza discriminazioni di sorta), Buon andamento (la P. A. svolge la sua attività in modo efficiente per il perseguimento di obbiettivi prefissati), Ragionevolezza (la P. A. segue criteri di logicità e razionalità), Trasparenza e Pubblicità ( gli atti della P. A. sono e devono essere facilmente riconoscibili), Contraddittorio (i procedimenti amministrativi si svolgono sulla base di una istruttoria completa, cui partecipano tutte le parti coinvolte), Semplificazione ( lo Stato deve rendere chiare, semplici e accessibili le procedure), Responsabilità ( lo Stato come apparato e in particolare i suoi dipendenti rispondono del proprio operato).
Il diritto Comunitario ha aggiunto ai principi di diritto interno, i seguenti: Principio di proporzionalità (le autorità interne o comunitarie non possono imporre con i propri atti restrinzioni alla libertà personale del cittadino), Legittimo affidamento (gli atti e la condotta della P. A. possono generare nel privato cittadino un legittimo affidamento circa il mantenimento e conseguimento di un vantaggio).